Art. 12.
            Documenti di rito per la nomina degli idonei
  L'idoneo  proposto  dalla  facolta'  per  la  nomina  a  professore
straordinario ricevera' comunicazione diretta dal rettore.
  Nel termine di trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a
quello  in  cui ha ricevuto tale comunicazione, l'idoneo proposto, se
cittadino italiano o di altro Stato della Comunita' europea, pena  la
decadenza  dal  diritto  alla  nomina, deve far pervenire la seguente
documentazione:
  1) certificato medico in  bollo  rilasciato  dall'unita'  sanitaria
locale  competente  per  territorio  o  da  un medico militare da cui
risulti che il  candidato  e'  esente  da  imperfezioni  che  possono
comunque  influire  sul  rendimento  del  servizio, con l'indicazione
dell'avvenuto accertamento sierologico ai  sensi  dell'art.  7  della
legge   25  luglio  1956,  n.  837.  Il  certificato  deve  contenere
l'espressa dichiarazione che il candidato e' esente da  malattie  che
possono mettere in pericolo la salute pubblica. Tale certificato deve
essere   di   data   non  anteriore  a  sei  mesi  dalla  data  della
comunicazione dell'esito del concorso.
  2) dichiarazione resa ai sensi degli articoli 2 e 4 della  legge  4
gennaio  1968,  n. 15, e dell'art. 1 del decreto del Presidente della
Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, dalla quale risulti:
  a) data e luogo di nascita;
  b) cittadinanza;
  c) godimento dei diritti politici;
  d) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
  e) l'inesistenza di condanne penali che impediscano l'instaurazione
di un rapporto di pubblico impiego;
  f) il numero del codice fiscale;
  g) la composizione del nucleo familiare;
  h) opzione per il nuovo impiego, ai sensi dell'art. 8  della  legge
18  marzo  1958,  n.  311,  nel  caso  in cui ricopra un impiego alle
dipendenze dello Stato  o  di  amministrazione  pubblica  o  di  ente
privato.
  La  dichiarazione relativa al punto c) deve riportare l'indicazione
del possesso del requisito alla data di scadenza del bando.
  L'idoneo   proposto    che    ricopre    un    posto    di    ruolo
nell'amministrazione  dello  Stato  deve  dichiarare  che  trovasi in
attivita'  di  servizio  con  l'indicazione  dell'amministrazione  di
appartenenza e della retribuzione goduta.
  L'idoneo  proposto  dalla  facolta'  per  la  nomina  a  professore
straordinario, se cittadino  extracomunitario,  deve  presentare  nel
termine  di  trenta  giorni sopracitato, pena la decadenza al diritto
alla nomina i seguenti documenti:
  1) certificato di nascita;
  2) certificato equipollente al certificato generale del  casellario
giudiziale  rilasciato  dalla competente autorita' dello Stato di cui
il candidato straniero  e'  cittadino.  Il  candidato  straniero,  se
risiede  in  Italia,  oltre al certificato anzidetto, deve dichiarare
l'inesistenza  di  condanne  penali  nel  territorio   italiano   che
impediscano l'instaurazione di un rapporto di pubblico impiego;
  3)  certificato  medico  in  bollo rilasciato dall'unita' sanitaria
locale competente per territorio o  da  un  medico  militare  da  cui
risulti  che  il  candidato  e'  esente  da  imperfezioni che possono
comunque influire sul  rendimento  del  servizio,  con  l'indicazione
dell'avvenuto  accertamento  sierologico  ai  sensi dell'art. 7 della
legge  25  luglio  1956,  n.  837.  Il  certificato  deve   contenere
l'espressa  dichiarazione  che il candidato e' esente da malattie che
possono mettere in pericolo la salute pubblica. Tale certificato deve
essere  di  data  non  anteriore  a  sei  mesi   dalla   data   della
comunicazione dell'esito del concorso.
  4) certificato attestante la cittadinanza;
  5) certificato attestante il godimento dei diritti politici.
  I  certificati  di  cui  ai numeri 2), 3), 4) e 5) devono essere di
data non anteriore a sei mesi dalla data di comunicazione  dell'esito
del concorso.
  Il  certificato  relativo  al punto 5) deve riportare l'indicazione
del possesso del requisito alla data di scadenza del bando.
  I certificati rilasciati dai  competenti  uffici  della  Repubblica
italiana debbono essere conformi alle vigenti disposizioni in materia
di bollo e di legislazione.
  I  certificati rilasciati dalle competenti autorita' dello Stato di
cui l'idoneo proposto  e'  cittadino  debbono  essere  conformi  alle
disposizioni  vigenti  nello Stato stesso e debbono, altresi', essere
legalizzati dalle competenti autorita' consolari italiane.
  Ai certificati redatti in lingua straniera deve essere allegata una
traduzione,  in  lingua  italiana,  certificata  conforme  al   testo
straniero,  redatta  dalla  competente  rappresentanza  diplomatica o
consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.
  I  cittadini  extracomunitari  residenti  in  Italia,  secondo   le
disposizioni  del regolamento anagrafico della popolazione residente,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989,
n. 223, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di  cui  agli
articoli  2  e  4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, limitatamente ai
casi in cui si tratti di comprovare stati, fatti e qualita' personali
certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici  o  privati
italiani.