Art. 13. Nomina degli idonei La nomina in ruolo dell'idoneo proposto e' disposta con decreto rettorale a decorrere dal 1 novembre successivo alla chiamata da parte della facolta'. All'atto della nomina il professore consegue la qualifica di straordinario per la durata di tre anni accademici, con il trattamento economico previsto dalla normativa vigente. Dopo tre anni solari di servizio il professore straordinario e' sottoposto al giudizio di apposita commissione per la nomina ad ordinario, ai sensi delle vigenti disposizioni. La commissione valutera' l'attivita' scientifica e didattica svolta dal docente nel triennio anche sulla base di una motivata relazione del consiglio di facolta'. Se il giudizio sara' favorevole, il docente sara' nominato professore ordinario con diritto al relativo trattamento economico. Se l'attivita' del docente sara' valutata sfavorevolmente, l'interessato, su parere conforme del Consiglio universitario nazionale, potra' essere mantenuto in servizio per un altro biennio, al termine del quale sara' sottoposto ad un nuovo giudizio. Ove non sia concessa la proroga, ovvero qualora anche tale giudizio sia sfavorevole, il docente e' dispensato dal servizio.