Art. 13.
                         Nomina degli idonei
  La  nomina  in  ruolo  dell'idoneo proposto e' disposta con decreto
rettorale a decorrere dal 1  novembre  successivo  alla  chiamata  da
parte della facolta'.
  All'atto  della  nomina  il  professore  consegue  la  qualifica di
straordinario  per  la  durata  di  tre  anni  accademici,   con   il
trattamento economico previsto dalla normativa vigente.
  Dopo  tre  anni  solari  di servizio il professore straordinario e'
sottoposto al giudizio di  apposita  commissione  per  la  nomina  ad
ordinario, ai sensi delle vigenti disposizioni.
  La commissione valutera' l'attivita' scientifica e didattica svolta
dal  docente  nel triennio anche sulla base di una motivata relazione
del consiglio di facolta'.
  Se  il  giudizio  sara'  favorevole,  il  docente  sara'   nominato
professore ordinario con diritto al relativo trattamento economico.
  Se   l'attivita'   del   docente  sara'  valutata  sfavorevolmente,
l'interessato,  su  parere  conforme  del   Consiglio   universitario
nazionale,  potra' essere mantenuto in servizio per un altro biennio,
al termine del quale sara' sottoposto ad un nuovo giudizio.  Ove  non
sia  concessa  la  proroga,  ovvero  qualora  anche tale giudizio sia
sfavorevole, il docente e' dispensato dal servizio.