Art. 4. Domande di ammissione dei candidati stranieri Per partecipare alla valutazione comparativa il candidato compila, in lingua italiana, il modulo della domanda (allegato B), fornito anche per via telematica (http://www.unipg.it/concorsi), indicando obbligatoriamente il codice di identificazione personale (codice fiscale) e ne stampa una copia, in carta semplice, che, debitamente firmata, potra' consegnare a mano - unitamente alla fotocopia del codice fiscale e di un documento di identita' - a questa Universita' (ufficio protocollo) piazza dell'Universita' n. 1 - Perugia, nei giorni martedi' e giovedi' dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 17 e nei giorni lunedi', mercoledi' e venerdi' dalle ore 9 alle ore 13, entro il termine perentorio, a pena di esclusione, di trenta giorni, che decorreranno dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4 serie speciale "Concorsi ed esami". A tal fine non fara' fede la data di compilazione per via telematica. La copia stampata della domanda, invece che consegnata, potra' essere inviata a mezzo raccomandata al rettore di questo Ateneo (piazza dell'Universita' n. 1 - 06123 Perugia) entro il termine perentorio sopraindicato, a pena di esclusione. A tal fine fara' fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. Qualora il termine di scadenza indicato cada in giorno festivo, la scadenza slitta al primo giorno feriale utile. La domanda del candidato deve contenere, a pena di esclusione dalla valutazione comparativa, le indicazioni necessarie ad individuare in modo univoco la facolta' ed il settore scientifico-disciplinare per il quale il candidato intende essere ammesso. I candidati che intendano partecipare a piu' procedure di valutazione comparativa, devono presentare distinte domande ed allegati per ogni procedura. Nella domanda i candidati devono chiaramente indicare il proprio cognome e nome, data e luogo di nascita e codice di identificazione personale (codice fiscale). I candidati devono inoltre dichiarare sotto la propria responsabilita': 1) la cittadinanza posseduta; 2) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti a carico o le eventuali condanne riportate e gli eventuali procedimenti penali pendenti a loro carico; 3) di non essere professore ordinario inquadrato nello stesso settore scientifico-disciplinare per il quale presenta la domanda od in uno di quelli ad esso affini indicati all'art. 2; 4) l'eventuale posizione universitaria ricoperta; 5) di aver rispettato l'obbligo previsto dal comma 4, dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998, n. 390, di seguito riportato: "Ogni candidato, a pena di esclusione, puo' partecipare complessivamente ad un numero di valutazioni comparative non superiore a cinque presso le varie sedi universitarie, nell'arco di un anno decorrente dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione alla prima valutazione comparativa prescelta. Il candidato e' escluso dalla procedura, successiva alla quinta, per la quale abbia presentato domanda di partecipazione entro l'anno solare di riferimento. Ai fini dell'esclusione fa fede la data e l'ora della consegna della domanda all'ufficio competente". 6) di non essere stato destituito dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento e di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; 7) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana; 8) di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o di provenienza. La mancanza di dichiarazione di cui ai punti 3), 5), 6) e 8) comportera' l'esclusione dalla valutazione comparativa. Nella domanda deve essere indicato il recapito che il candidato elegge ai fini del concorso. Ogni eventuale variazione dello stesso deve essere tempestivamente comunicata all'ufficio cui e' stata indirizzata l'istanza di partecipazione. I candidati che intendono avvalersi del diritto di cui all'art. 3 della legge 12 ottobre 1993, n. 413, dovranno dichiarare la propria obiezione di coscienza alla sperimentazione animale. I candidati riconosciuti handicappati devono specificare nella domanda l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonche' l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104. L'amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilita' per il caso di irreperibilita' del destinatario e per dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda. L'amministrazione universitaria inoltre non assume alcuna responsabilita' per eventuale mancato oppure tardivo recapito delle comunicazioni relative al concorso per cause non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa, ma imputabili a disguidi postali o telegrafici, a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. Gli aspiranti devono inoltre allegare alla domanda: 1) fotocopia del codice fiscale e di un documento di identita'; 2) curriculum in duplice copia, datato e firmato, della propria attivita' scientifica e didattica e dell'eventuale attivita' clinico-assistenziale; 3) titoli ritenuti utili ai fini della valutazione comparativa, in unica copia; 4) elenco in duplice copia, datato e firmato, dei titoli allegati; 5) elenco in duplice copia, datato e firmato, delle pubblicazioni che saranno presentate con le modalita' di cui al successivo art. 5; 6) documentazione attestante l'assolvimento degli obblighi di cui al decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660, cosi' come riportato nel successivo art. 5. I cittadini dell'Unione europea debbono produrre i titoli (in carta libera) in originale, in copia autenticata ovvero in copia dichiarata conforme all'originale mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403 (allegato C). La predetta dichiarazione non necessita di autenticazione della sottoscrizione qualora la stessa venga apposta in presenza del dipendente competente a ricevere la documentazione. Non deve essere altresi' autenticata se presentata o inviata unitamente a fotocopia di documento di riconoscimento in corso di validita'. I cittadini extracomunitari residenti in Italia secondo le disposizioni del regolamento anagrafico della popolazione residente approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive in parola limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovare stati, fatti e qualita' personali, certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani. I cittadini extracomunitari non residenti in Italia secondo le disposizioni del regolamento anagrafico della popolazione residente approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 223/1989 possono produrre i titoli in originale o in copia autenticata. I certificati rilasciati dalle competenti autorita' dello Stato di cui lo straniero e' cittadino debbono essere conformi alle disposizioni vigenti nello Stato stesso e debbono, altresi', essere legalizzati dalle competenti autorita' consolari italiane. Ai titoli redatti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione, in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana ovvero da un traduttore ufficiale. I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea possono allegare una traduzione, in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' resa dal candidato ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998 (allegato C). La predetta dichiarazione non necessita di autenticazione della sottoscrizione qualora la stessa venga apposta in presenza del dipendente competente a ricevere la documentazione. Non deve essere altresi' autenticata se presentata o inviata unitamente a fotocopia di documento di riconoscimento in corso di validita'. L'amministrazione si riserva la facolta' di procedere ad idonei controlli sulla veridicita' del contenuto delle dichiarazioni sostitutive. Non e' consentito il riferimento a documenti o pubblicazioni presentati presso questa od altre amministrazioni, o a documenti allegati ad altra domanda di partecipazione ad altro concorso. Non saranno prese in considerazione le domande e la documentazione prevista dal presente articolo che non perverranno nel termine stabilito dal presente decreto. Al presente decreto e' allegato (allegato B) lo schema di domanda che va presentata in lingua italiana cui gli interessati possono utilmente uniformarsi. Eventuali informazioni o chiarimenti in merito alle modalita' di presentazione delle domande possono essere richiesti alla divisione personale docente (n. telefonico 075/5852045-2333 E-mail: pdocente unipg.it).