Art. 4.
            Domande di ammissione dei candidati stranieri
  Per  partecipare alla valutazione comparativa il candidato compila,
in lingua italiana, il modulo della  domanda  (allegato  B),  fornito
anche  per  via  telematica (http://www.unipg.it/concorsi), indicando
obbligatoriamente il  codice  di  identificazione  personale  (codice
fiscale)  e  ne stampa una copia, in carta semplice, che, debitamente
firmata, potra' consegnare a mano -  unitamente  alla  fotocopia  del
codice  fiscale e di un documento di identita' - a questa Universita'
(ufficio protocollo) piazza dell'Universita'  n.  1  -  Perugia,  nei
giorni  martedi'  e  giovedi'  dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 15
alle ore 17 e nei giorni lunedi', mercoledi' e venerdi' dalle  ore  9
alle  ore  13,  entro il termine perentorio, a pena di esclusione, di
trenta giorni, che decorreranno dal giorno  successivo  a  quello  di
pubblicazione  del  presente  decreto  nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica - 4 serie speciale "Concorsi ed esami".  A  tal  fine  non
fara' fede la data di compilazione per via telematica.
  La  copia  stampata  della  domanda,  invece che consegnata, potra'
essere inviata a mezzo  raccomandata  al  rettore  di  questo  Ateneo
(piazza  dell'Universita'  n.  1  -  06123  Perugia) entro il termine
perentorio sopraindicato, a pena di esclusione. A tal fine fara' fede
il timbro a data dell'ufficio postale accettante.
  Qualora il termine di scadenza indicato cada in giorno festivo,  la
scadenza slitta al primo giorno feriale utile.
  La domanda del candidato deve contenere, a pena di esclusione dalla
valutazione  comparativa, le indicazioni necessarie ad individuare in
modo univoco la facolta' ed il settore  scientifico-disciplinare  per
il quale il candidato intende essere ammesso.
  I   candidati   che  intendano  partecipare  a  piu'  procedure  di
valutazione  comparativa,  devono  presentare  distinte  domande   ed
allegati per ogni procedura.
  Nella  domanda  i  candidati devono chiaramente indicare il proprio
cognome e nome, data e luogo di nascita e codice  di  identificazione
personale (codice fiscale).
  I   candidati   devono   inoltre   dichiarare   sotto   la  propria
responsabilita':
  1) la cittadinanza posseduta;
  2)  di  non  aver  riportato  condanne  penali  e  di   non   avere
procedimenti  penali  pendenti  a  carico  o  le  eventuali  condanne
riportate e gli eventuali procedimenti penali pendenti a loro carico;
  3) di non  essere  professore  ordinario  inquadrato  nello  stesso
settore  scientifico-disciplinare per il quale presenta la domanda od
in uno di quelli ad esso affini indicati all'art. 2;
  4) l'eventuale posizione universitaria ricoperta;
  5) di aver rispettato l'obbligo previsto dal comma 4,  dell'art.  2
del decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998, n.  390,
di seguito riportato:
  "Ogni   candidato,   a   pena   di   esclusione,  puo'  partecipare
complessivamente  ad  un  numero  di  valutazioni   comparative   non
superiore  a  cinque presso le varie sedi universitarie, nell'arco di
un anno  decorrente  dalla  data  di  scadenza  del  termine  per  la
presentazione  delle  domande  di  ammissione  alla prima valutazione
comparativa prescelta.
  Il candidato e' escluso dalla procedura,  successiva  alla  quinta,
per  la quale abbia presentato domanda di partecipazione entro l'anno
solare di riferimento. Ai fini dell'esclusione  fa  fede  la  data  e
l'ora della consegna della domanda all'ufficio competente".
  6)  di non essere stato destituito dall'impiego presso una pubblica
amministrazione per persistente insufficiente  rendimento  e  di  non
essere  stato  dichiarato  decaduto  da  un impiego statale, ai sensi
dell'art.  127,  lettera  d),  del  decreto  del   Presidente   della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
  7) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
  8)  di  godere  dei  diritti  civili  e  politici  nello  Stato  di
appartenenza o di provenienza.
  La mancanza di dichiarazione di cui  ai  punti  3),  5),  6)  e  8)
comportera' l'esclusione dalla valutazione comparativa.
  Nella  domanda  deve  essere  indicato il recapito che il candidato
elegge ai fini del concorso.
  Ogni eventuale variazione dello stesso deve essere  tempestivamente
comunicata   all'ufficio   cui  e'  stata  indirizzata  l'istanza  di
partecipazione.
  I candidati che intendono avvalersi del diritto di cui  all'art.  3
della  legge  12 ottobre 1993, n. 413, dovranno dichiarare la propria
obiezione di coscienza alla sperimentazione animale.
  I candidati  riconosciuti  handicappati  devono  specificare  nella
domanda  l'ausilio  necessario  in  relazione  al  proprio  handicap,
nonche' l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi per l'espletamento
delle prove, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
  L'amministrazione universitaria non assume  alcuna  responsabilita'
per  il caso di irreperibilita' del destinatario e per dispersione di
comunicazioni dipendenti da  inesatta  indicazione  del  recapito  da
parte  del  candidato  o  da mancata oppure tardiva comunicazione del
cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda.  L'amministrazione
universitaria inoltre non assume alcuna responsabilita' per eventuale
mancato  oppure  tardivo  recapito  delle  comunicazioni  relative al
concorso  per  cause  non  imputabili  a  colpa  dell'amministrazione
stessa,  ma  imputabili  a disguidi postali o telegrafici, a fatto di
terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
  Gli aspiranti devono inoltre allegare alla domanda:
  1) fotocopia del codice fiscale e di un documento di identita';
  2) curriculum in duplice copia, datato  e  firmato,  della  propria
attivita'   scientifica   e   didattica  e  dell'eventuale  attivita'
clinico-assistenziale;
  3) titoli ritenuti utili ai fini della valutazione comparativa,  in
unica copia;
  4) elenco in duplice copia, datato e firmato, dei titoli allegati;
  5)  elenco  in duplice copia, datato e firmato, delle pubblicazioni
che saranno presentate con le modalita' di cui al successivo art.  5;
  6) documentazione attestante l'assolvimento degli obblighi  di  cui
al  decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660, cosi'
come riportato nel successivo art. 5.
  I cittadini dell'Unione europea debbono produrre i titoli (in carta
libera) in originale, in copia autenticata ovvero in copia dichiarata
conforme all'originale mediante dichiarazione  sostitutiva  dell'atto
di  notorieta',  ai  sensi  dell'art.  2,  comma  2,  del decreto del
Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403 (allegato C).  La
predetta   dichiarazione   non   necessita  di  autenticazione  della
sottoscrizione qualora  la  stessa  venga  apposta  in  presenza  del
dipendente  competente a ricevere la documentazione.  Non deve essere
altresi' autenticata se presentata o inviata unitamente  a  fotocopia
di documento di riconoscimento in corso di validita'.
  I   cittadini   extracomunitari  residenti  in  Italia  secondo  le
disposizioni del regolamento anagrafico della  popolazione  residente
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989,
n.  223,  possono  utilizzare  le dichiarazioni sostitutive in parola
limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovare stati,  fatti  e
qualita'  personali, certificabili o attestabili da parte di soggetti
pubblici o privati italiani.
  I cittadini extracomunitari non  residenti  in  Italia  secondo  le
disposizioni  del  regolamento anagrafico della popolazione residente
approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  n.  223/1989
possono produrre i titoli in originale o in copia autenticata.
  I  certificati rilasciati dalle competenti autorita' dello Stato di
cui  lo  straniero  e'  cittadino  debbono   essere   conformi   alle
disposizioni  vigenti  nello Stato stesso e debbono, altresi', essere
legalizzati dalle competenti autorita' consolari italiane.
  Ai titoli redatti in lingua  straniera  deve  essere  allegata  una
traduzione,   in  lingua  italiana,  certificata  conforme  al  testo
straniero, redatta  dalla  competente  rappresentanza  diplomatica  o
consolare  italiana  ovvero  da  un traduttore ufficiale. I cittadini
degli  Stati  membri  dell'Unione  europea   possono   allegare   una
traduzione,   in  lingua  italiana,  certificata  conforme  al  testo
straniero mediante dichiarazione sostitutiva di  atto  di  notorieta'
resa  dal  candidato  ai  sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto del
Presidente della Repubblica n. 403/1998 (allegato C).
  La predetta dichiarazione non  necessita  di  autenticazione  della
sottoscrizione  qualora  la  stessa  venga  apposta  in  presenza del
dipendente competente a ricevere la documentazione. Non  deve  essere
altresi'  autenticata  se presentata o inviata unitamente a fotocopia
di documento di riconoscimento in corso di validita'.
  L'amministrazione  si  riserva  la  facolta' di procedere ad idonei
controlli  sulla  veridicita'  del  contenuto   delle   dichiarazioni
sostitutive.
  Non  e'  consentito  il  riferimento  a  documenti  o pubblicazioni
presentati presso questa od  altre  amministrazioni,  o  a  documenti
allegati ad altra domanda di partecipazione ad altro concorso.
  Non  saranno prese in considerazione le domande e la documentazione
prevista dal  presente  articolo  che  non  perverranno  nel  termine
stabilito dal presente decreto.
  Al  presente  decreto e' allegato (allegato B) lo schema di domanda
che va presentata in lingua  italiana  cui  gli  interessati  possono
utilmente uniformarsi.
  Eventuali  informazioni  o  chiarimenti in merito alle modalita' di
presentazione delle domande possono essere richiesti  alla  divisione
personale  docente  (n.  telefonico 075/5852045-2333 E-mail: pdocente
unipg.it).