Art. 5.
                            Pubblicazioni
  Le pubblicazioni, con un elenco delle stesse firmato ed identico  a
quello  allegato  alla  domanda  di partecipazione, vanno inviate con
apposito plico raccomandato, o  consegnate  a  mano,  all'Universita'
degli   studi  di  Perugia  -  divisione  personale  docente,  piazza
dell'Universita' n. 1 - 06123 Perugia, entro il termine perentorio di
trenta giorni che decorreranno dal  giorno  successivo  a  quello  di
pubblicazione  del  decreto  rettorale  di  nomina  delle commissioni
giudicatrici nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
  Le pubblicazioni che non risultino inviate, in plico raccomandato o
consegnato a mano, nel termine previsto dal  precedente  primo  comma
non   potranno  essere  prese  in  considerazione  dalle  commissioni
giudicatrici.
  E' facolta' del candidato inviare copia  delle  pubblicazioni  gia'
trasmesse  all'Universita'  degli  studi  di  Perugia anche a ciascun
componente delle commissioni giudicatrici, entro  trenta  giorni  che
decorreranno dal giorno successivo a quello della pubblicazione nella
Gazzetta  Ufficiale del decreto rettorale di nomina delle commissioni
stesse.  Alle  pubblicazioni  il  candidato  dovra'  allegare  elenco
identico  a  quello  gia'  trasmesso  all'Universita'  degli studi di
Perugia.
  Sul plico contenente le  pubblicazioni  deve  essere  riportata  la
dicitura:  "Pubblicazioni:  procedura  di valutazione comparativa per
posto di professore ordinario" e devono essere  indicati  chiaramente
la    facolta',    la    sigla    e    il    titolo    del    settore
scientifico-disciplinare   per   il   quale   l'interessato   intende
partecipare, nonche' il cognome, nome e indirizzo del candidato.
  Il  candidato puo' produrre le pubblicazioni in originale, in copia
conforme oppure puo' rendere la dichiarazione  sostitutiva  dell'atto
di  notorieta',  ai  sensi  dell'art.  2,  comma  2,  del decreto del
Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998,  n.  403,  di  essere  a
conoscenza  del  fatto  che  la copia delle pubblicazioni e' conforme
all'originale (allegato C).
  La  predetta  dichiarazione  non  necessita di autenticazione della
sottoscrizione qualora  la  stessa  venga  apposta  in  presenza  del
dipendente  competente  a ricevere la documentazione. Non deve essere
altresi' autenticata se presentata o inviata unitamente  a  fotocopia
di documento di riconoscimento in corso di validita'.
  Per i cittadini stranieri valgono le disposizioni di cui all'art. 5
del decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998.
  Per  i lavori stampati all'estero deve risultare la data e il luogo
di pubblicazione. Per i lavori  stampati  in  Italia  debbono  essere
adempiuti  gli  obblighi previsti dall'art. 1 del decreto legislativo
luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660:
  "Ogni stampatore ha l'obbligo di consegnare, per ogni  qualsivoglia
suo stampato o pubblicazione, quattro esemplari alla prefettura della
provincia nella quale ha sede l'officina grafica ed un esemplare alla
locale procura della Repubblica".
  L'assolvimento  di  tali obblighi deve essere certificato da idonea
documentazione, unita alla domanda, che attesti l'avvenuto  deposito,
oppure  da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' resa dal
candidato, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto del  Presidente
della  Repubblica  20  ottobre 1998, n. 403 (allegato C). La predetta
dichiarazione non necessita di  autenticazione  della  sottoscrizione
qualora la stessa venga apposta in presenza del dipendente competente
a  ricevere  la documentazione.  Non deve essere altresi' autenticata
se presentata o  inviata  unitamente  a  fotocopia  di  documento  di
riconoscimento in corso di validita'.
  Le  pubblicazioni debbono essere prodotte nella lingua di origine e
tradotte in una delle seguenti lingue:  italiano,  latino,  francese,
inglese,   tedesco  e  spagnolo.  I  testi  tradotti  possono  essere
presentati in copie dattiloscritte  insieme  con  il  testo  stampato
nella lingua originale.
  Il   candidato  che  partecipa  a  piu'  procedure  di  valutazione
comparativa  presso  questa  Universita'  deve  far  pervenire   alla
divisione  personale  docente  - Piazza dell'Universita' n. 1 - 06123
Perugia, tanti plichi di pubblicazioni, con  annesso  elenco,  quante
sono le procedure di valutazione comparativa a cui partecipa.
  Il  numero  massimo  delle  pubblicazioni  valutabili  e'  indicato
all'art. 1 del presente decreto.