Art. 9.
     Adempimenti delle commissioni giudicatrici e prove di esame
  Le  commissioni  giudicatrici,  per  procedere   alla   valutazione
comparativa  dei  candidati, predeterminano i criteri di massima e li
consegnano, senza indugio, al responsabile del  procedimento  di  cui
all'art. 15 del presente decreto, il quale ne assicura la pubblicita'
presso  la sede del rettorato e delle facolta' che hanno richiesto il
bando. I criteri sono pubblicizzati almeno sette giorni  prima  della
prosecuzione dei lavori delle commissioni.
  Le  commissioni  giudicatrici valutano il curriculum, i titoli e le
pubblicazioni scientifiche presentati da ciascun candidato.
  Le commissioni giudicatrici, nel valutare il curriculum, i titoli e
le   pubblicazioni   scientifiche   dei   candidati,   prendono    in
considerazione i seguenti criteri:
  a)  originalita'  ed  innovativita'  della produzione scientifica e
rigore metodologico;
  b) apporto individuale del candidato analiticamente determinato nei
lavori in collaborazione;
  c) congruenza della  attivita'  del  candidato  con  le  discipline
ricomprese  nel  settore  scientifico  disciplinare  per  il quale e'
bandita la procedura ovvero con tematiche  interdisciplinari  che  le
comprendano;
  d)   rilevanza  scientifica  della  collocazione  editoriale  delle
pubblicazioni  e  loro   diffusione   all'interno   della   comunita'
scientifica;
  e)  continuita'  temporale  della  produzione  scientifica anche in
relazione alla evoluzione delle conoscenze  nello  specifico  settore
scientifico-disciplinare.
  A tal fine faranno ricorso, ove possibile, a parametri riconosciuti
in ambito scientifico internazionale.
  Costituiscono,  in  ogni  caso, titoli da valutare specificatamente
nelle valutazioni comparative:
  a) l'attivita' didattica svolta;
  b) i servizi prestati negli atenei e negli enti di ricerca italiani
e stranieri;
  c)  l'attivita'  di  ricerca,  comunque  svolta,  presso   soggetti
pubblici e privati italiani e stranieri;
  d)  i titoli di dottore di ricerca, la fruizione di borse di studio
finalizzate ad attivita' di ricerca;
  e)  l'attivita'  in  campo   clinico   relativamente   ai   settori
scientifico-disciplinari   in   cui   sia  richiesta  tale  specifica
competenza;
  f)  l'organizzazione,  direzione  e  coordinamento  di  gruppi   di
ricerca;
  g)  il coordinamento di iniziative in campo didattico e scientifico
svolte in ambito nazionale ed internazionale.
  I candidati che non rivestono la qualifica di professore  associato
sostengono   una   prova  didattica  che  concorre  alla  valutazione
complessiva.
  La sopracitata prova e' pubblica.
  Il  diario  della  citata  prova  con  l'indicazione  della   sede,
dell'anno,  del  mese, del giorno e dell'ora in cui la medesima avra'
luogo sara' notificato agli interessati tramite lettera  raccomandata
con  avviso  di  ricevimento  non  meno  di  venti giorni prima dello
svolgimento della prova stessa.
  Per sostenere la prova suddetta i candidati  devono  essere  muniti
esclusivamente  di  uno  dei  seguenti documenti di riconoscimento in
corso di validita':
  a) carta d'identita';
  b) passaporto;
  c) patente automobilistica;
  d) libretto ferroviario personale;
  e) tessera postale;
  f) porto d'armi;
  g) fotografia recente con firma autenticata dal  sindaco  o  da  un
notaio.
  Non  saranno  prese  in  considerazione  le rinunce che perverranno
successivamente alla  valutazione  da  parte  della  commissione  del
curriculum, i titoli e delle pubblicazioni presentate dai candidati.
  Al  termine  dei  lavori  ciascuna  commissione, previa valutazione
comparativa, con propria deliberazione assunta con la maggioranza dei
componenti, dichiara inequivocabilmente i nominativi di non  piu'  di
tre idonei, per ciascun posto bandito.
  Le  commissioni,  conclusi i lavori, consegnano al responsabile del
procedimento gli atti concorsuali in plico  chiuso  e  sigillato  con
l'apposizione  delle  firme  di  tutti  i  commissari  sui  lembi  di
chiusura.
  Le commissioni  giudicatrici  devono  concludere  la  procedura  di
valutazione  comparativa  entro  sei mesi dalla data di pubblicazione
del decreto rettorale di nomina. Il rettore puo' prorogare,  per  una
sola  volta  e  per  non  piu'  di  quattro  mesi,  il termine per la
conclusione della procedura  per  comprovati  ed  eccezionali  motivi
segnalati  dal presidente della commissione. Nel caso in cui i lavori
non si siano conclusi entro la proroga, il rettore, con provvedimento
motivato, avvia le procedure per la sostituzione dei  componenti  cui
siano  imputabili  le  cause  del ritardo, stabilendo nel contempo un
nuovo termine per la conclusione dei lavori.