Art. 11. Restituzione delle pubblicazioni I candidati potranno ritirare, entro quattro mesi dalla comunicazione della avvenuta approvazione degli atti del concorso, la documentazione presentata. Tale restituzione sara' effettuata salvo eventuale contenzioso in atto. Trascorso tale termine questa universita' disporra' del materiale secondo le proprie esigenze, senza alcuna responsabilita'. Le pubblicazioni inviate facoltativamente dai candidati a ciascun componente della commissione giudicatrice non verranno restituite.