Art. 11.
                  Restituzione delle pubblicazioni
  I   candidati   potranno   ritirare,   entro   quattro  mesi  dalla
comunicazione della avvenuta approvazione degli atti del concorso, la
documentazione presentata. Tale restituzione sara'  effettuata  salvo
eventuale   contenzioso   in  atto.  Trascorso  tale  termine  questa
universita' disporra' del  materiale  secondo  le  proprie  esigenze,
senza alcuna responsabilita'.
  Le  pubblicazioni  inviate facoltativamente dai candidati a ciascun
componente della commissione giudicatrice non verranno restituite.