Art. 12. Documenti di rito per la nomina degli idonei L'idoneo proposto dalla facolta' per la nomina a professore associato ricevera' comunicazione diretta dal rettore. Nel termine di trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui ha ricevuto tale comunicazione, l'idoneo proposto, se cittadino italiano o di altro Stato della Comunita' europea, pena la decadenza dal diritto alla nomina, deve far pervenire la seguente documentazione: 1) certificato medico in bollo rilasciato dall'unita' sanitaria locale competente per territorio o da un medico militare da cui risulti che il candidato e' esente da imperfezioni che possono comunque influire sul rendimento del servizio, con l'indicazione dell'avvenuto accertamento sierologico ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837. Il certificato deve contenere l'espressa dichiarazione che il candidato e' esente da malattie che possono mettere in pericolo la salute pubblica. Tale certificato deve essere di data non anteriore a sei mesi dalla data della comunicazione dell'esito del concorso; 2) dichiarazione resa ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403 dalla quale risulti: a) data e luogo di nascita; b) cittadinanza; c) godimento dei diritti politici; d) la posizione nei riguardi degli obblighi militari; e) l'inesistenza di condanne penali che impediscano l'instaurazione di un rapporto di pubblico impiego; f) il numero del codice fiscale; g) la composizione del nucleo familiare; h) opzione per il nuovo impiego, ai sensi dell'art. 8 della legge 18 marzo 1958, n. 311, nel caso in cui ricopra un impiego alle dipendenze dello Stato o di amministrazione pubblica o di ente privato. La dichiarazione relativa al punto c) deve riportare l'indicazione del possesso del requisito alla data di scadenza del bando. L'idoneo proposto che ricopre un posto di ruolo nell'amministrazione dello Stato deve dichiarare che trovasi in attivita' di servizio con l'indicazione dell'amministrazione di appartenenza e della retribuzione goduta. L'idoneo proposto dalla facolta' per la nomina a professore associato, se cittadino extracomunitario, deve presentare nel termine di trenta giorni sopracitato, pena la decadenza al diritto alla nomina i seguenti documenti: 1) certificato di nascita; 2) certificato equipollente al certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dalla competente autorita' dello Stato di cui il candidato straniero e' cittadino. Il candidato straniero, se risiede in Italia, oltre al certificato anzidetto, deve dichiarare l'inesistenza di condanne penali nel territorio italiano che impediscano l'instaurazione di un rapporto di pubblico impiego; 3) certificato medico in bollo rilasciato dall'unita' sanitaria locale competente per territorio o da un medico militare da cui risulti che il candidato e' esente da imperfezioni che possono comunque influire sul rendimento del servizio, con l'indicazione dell'avvenuto accertamento sierologico ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837. Il certificato deve contenere l'espressa dichiarazione che il candidato e' esente da malattie che possono mettere in pericolo la salute pubblica. Tale certificato deve essere di data non anteriore a sei mesi dalla data della comunicazione dell'esito del concorso; 4) certificato attestante la cittadinanza; 5) certificato attestante il godimento dei diritti politici. I certificati di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) devono essere di data non anteriore a sei mesi dalla data di comunicazione dell'esito del concorso. Il certificato relativo al punto 5) deve riportare l'indicazione del possesso del requisito alla data di scadenza del bando. I certificati rilasciati dai competenti uffici della Repubblica italiana debbono essere conformi alle vigenti disposizioni in materia di bollo e di legislazione. I certificati rilasciati dalle competenti autorita' dello Stato di cui l'idoneo proposto e' cittadino debbono essere conformi alle disposizioni vigenti nello Stato stesso e debbono, altresi', essere legalizzati dalle competenti autorita' consolari italiane. Ai certificati redatti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione, in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale. I cittadini extracomunitari residenti in Italia, secondo le disposizioni del regolamento anagrafico della popolazione residente, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 2 e 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovare stati, fatti e qualita' personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani.