Art. 12.
            Documenti di rito per la nomina degli idonei
  L'idoneo  proposto  dalla  facolta'  per  la  nomina  a  professore
associato ricevera' comunicazione diretta dal rettore.
  Nel termine di trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a
quello  in  cui ha ricevuto tale comunicazione, l'idoneo proposto, se
cittadino italiano o di altro Stato della Comunita' europea, pena  la
decadenza  dal  diritto  alla  nomina, deve far pervenire la seguente
documentazione:
  1) certificato medico in  bollo  rilasciato  dall'unita'  sanitaria
locale  competente  per  territorio  o  da  un medico militare da cui
risulti che il  candidato  e'  esente  da  imperfezioni  che  possono
comunque  influire  sul  rendimento  del  servizio, con l'indicazione
dell'avvenuto accertamento sierologico ai  sensi  dell'art.  7  della
legge   25  luglio  1956,  n.  837.  Il  certificato  deve  contenere
l'espressa dichiarazione che il candidato e' esente da  malattie  che
possono mettere in pericolo la salute pubblica. Tale certificato deve
essere   di   data   non  anteriore  a  sei  mesi  dalla  data  della
comunicazione dell'esito del concorso;
  2) dichiarazione resa ai sensi degli articoli 2 e 4 della  legge  4
gennaio  1968,  n. 15, e dell'art. 1 del decreto del Presidente della
Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403 dalla quale risulti:
  a) data e luogo di nascita;
  b) cittadinanza;
  c) godimento dei diritti politici;
  d) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
  e) l'inesistenza di condanne penali che impediscano l'instaurazione
di un rapporto di pubblico impiego;
  f) il numero del codice fiscale;
  g) la composizione del nucleo familiare;
  h) opzione per il nuovo impiego, ai sensi dell'art. 8  della  legge
18  marzo  1958,  n.  311,  nel  caso  in cui ricopra un impiego alle
dipendenze dello Stato  o  di  amministrazione  pubblica  o  di  ente
privato.
  La  dichiarazione relativa al punto c) deve riportare l'indicazione
del possesso del requisito alla data di scadenza del bando.
  L'idoneo   proposto    che    ricopre    un    posto    di    ruolo
nell'amministrazione  dello  Stato  deve  dichiarare  che  trovasi in
attivita'  di  servizio  con  l'indicazione  dell'amministrazione  di
appartenenza e della retribuzione goduta.
  L'idoneo  proposto  dalla  facolta'  per  la  nomina  a  professore
associato, se cittadino extracomunitario, deve presentare nel termine
di trenta giorni sopracitato,  pena  la  decadenza  al  diritto  alla
nomina i seguenti documenti:
  1) certificato di nascita;
  2)  certificato equipollente al certificato generale del casellario
giudiziale rilasciato dalla competente autorita' dello Stato  di  cui
il  candidato  straniero  e'  cittadino.  Il  candidato straniero, se
risiede in Italia, oltre al certificato  anzidetto,  deve  dichiarare
l'inesistenza   di   condanne  penali  nel  territorio  italiano  che
impediscano l'instaurazione di un rapporto di pubblico impiego;
  3) certificato medico in  bollo  rilasciato  dall'unita'  sanitaria
locale  competente  per  territorio  o  da  un medico militare da cui
risulti che il  candidato  e'  esente  da  imperfezioni  che  possono
comunque  influire  sul  rendimento  del  servizio, con l'indicazione
dell'avvenuto accertamento sierologico ai  sensi  dell'art.  7  della
legge   25  luglio  1956,  n.  837.  Il  certificato  deve  contenere
l'espressa dichiarazione che il candidato e' esente da  malattie  che
possono mettere in pericolo la salute pubblica. Tale certificato deve
essere   di   data   non  anteriore  a  sei  mesi  dalla  data  della
comunicazione dell'esito del concorso;
  4) certificato attestante la cittadinanza;
  5) certificato attestante il godimento dei diritti politici.
  I certificati di cui ai numeri 2), 3), 4) e  5)  devono  essere  di
data  non anteriore a sei mesi dalla data di comunicazione dell'esito
del concorso.
  Il certificato relativo al punto 5)  deve  riportare  l'indicazione
del possesso del requisito alla data di scadenza del bando.
  I  certificati  rilasciati  dai  competenti uffici della Repubblica
italiana debbono essere conformi alle vigenti disposizioni in materia
di bollo e di legislazione.
  I certificati rilasciati dalle competenti autorita' dello Stato  di
cui  l'idoneo  proposto  e'  cittadino  debbono  essere conformi alle
disposizioni vigenti nello Stato stesso e debbono,  altresi',  essere
legalizzati dalle competenti autorita' consolari italiane.
  Ai certificati redatti in lingua straniera deve essere allegata una
traduzione,   in  lingua  italiana,  certificata  conforme  al  testo
straniero, redatta  dalla  competente  rappresentanza  diplomatica  o
consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.
  I   cittadini  extracomunitari  residenti  in  Italia,  secondo  le
disposizioni del regolamento anagrafico della popolazione  residente,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989,
n.  223,  possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli
articoli 2 e 4 della legge 4 gennaio 1968, n.  15,  limitatamente  ai
casi in cui si tratti di comprovare stati, fatti e qualita' personali
certificabili  o  attestabili da parte di soggetti pubblici o privati
italiani.