Art. 13. Nomina degli idonei La nomina in ruolo dell'idoneo proposto e' disposta con decreto rettorale a decorrere dal 1 novembre successivo alla chiamata da parte della facolta'. Al professore associato spetta il trattamento economico previsto dalla normativa vigente. Dopo tre anni dall'immissione in ruolo sara' sottoposto ad un giudizio di conferma da parte di una commissione nazionale, composta da tre professori di ruolo, di cui due ordinari o straordinari ed un associato confermato designati mediante sorteggio dal Consiglio universitario nazionale tra i docenti del settore o in mancanza di settore affine. La commissione valutera' l'attivita' scientifica e didattica svolta dal professore associato nel triennio anche sulla base di una motivata relazione del consiglio di facolta'. Se il giudizio sara' favorevole, il docente sara' confermato nel ruolo dei professori associati confermati con diritto al relativo trattamento economico. Se l'attivita' del docente sara' valutata sfavorevolmente, l'interessato su parere conforme del C.U.N. potra' essere mantenuto in servizio per un altro biennio, al termine del quale sara' sottoposto ad un nuovo giudizio. Ove non sia concessa la proroga ovvero qualora anche tale giudizio sia sfavorevole, il docente e' dispensato dal servizio.