Art. 13.
                         Nomina degli idonei
  La  nomina  in  ruolo  dell'idoneo proposto e' disposta con decreto
rettorale a decorrere dal 1  novembre  successivo  alla  chiamata  da
parte della facolta'.
  Al  professore  associato  spetta il trattamento economico previsto
dalla normativa vigente.
  Dopo tre anni dall'immissione  in  ruolo  sara'  sottoposto  ad  un
giudizio  di conferma da parte di una commissione nazionale, composta
da tre professori di ruolo, di cui due ordinari o straordinari ed  un
associato  confermato  designati  mediante  sorteggio  dal  Consiglio
universitario nazionale tra i docenti del settore o  in  mancanza  di
settore affine.
  La commissione valutera' l'attivita' scientifica e didattica svolta
dal  professore  associato  nel  triennio  anche  sulla  base  di una
motivata relazione del consiglio di facolta'.
  Se il giudizio sara' favorevole, il docente  sara'  confermato  nel
ruolo  dei  professori  associati  confermati con diritto al relativo
trattamento economico.
  Se  l'attivita'  del  docente   sara'   valutata   sfavorevolmente,
l'interessato  su  parere conforme del C.U.N. potra' essere mantenuto
in servizio  per  un  altro  biennio,  al  termine  del  quale  sara'
sottoposto  ad  un  nuovo  giudizio.  Ove non sia concessa la proroga
ovvero qualora anche tale giudizio sia  sfavorevole,  il  docente  e'
dispensato dal servizio.