Art. 5.
                            Pubblicazioni
  Le  pubblicazioni, con un elenco delle stesse firmato ed identico a
quello allegato alla domanda di  partecipazione,  vanno  inviate  con
apposito  plico  raccomandato,  o  consegnate a mano, all'Universita'
degli  studi  di  Perugia  -  Divisione  personale  docente,   piazza
dell'Universita'  n. 1 - 06123 Perugia entro il termine perentorio di
trenta giorni che decorreranno dal  giorno  successivo  a  quello  di
pubblicazione  del  decreto  rettorale  di  nomina  delle commissioni
giudicatrici nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
  Le pubblicazioni che non risultino inviate, in plico raccomandato o
consegnato a mano, nel termine previsto dal  precedente  primo  comma
non   potranno  essere  prese  in  considerazione  dalle  commissioni
giudicatrici.
  E' facolta' del candidato inviare copia  delle  pubblicazioni  gia'
trasmesse  all'Universita'  degli  studi  di  Perugia anche a ciascun
componente delle commissioni giudicatrici, entro  trenta  giorni  che
decorreranno dal giorno successivo a quello della pubblicazione nella
Gazzetta  Ufficiale del decreto rettorale di nomina delle commissioni
stesse.  Alle  pubblicazioni  il  candidato  dovra'  allegare  elenco
identico  a  quello  gia'  trasmesso  all'Universita'  degli studi di
Perugia.
  Sul plico contenente le  pubblicazioni  deve  essere  riportata  la
dicitura:  "Pubblicazioni:  procedura  di valutazione comparativa per
posto di professore associato" e devono essere  indicati  chiaramente
la    facolta',    la    sigla    e    il    titolo    del    settore
scientifico-disciplinare   per   il   quale   l'interessato   intende
partecipare, nonche' il cognome, nome e indirizzo del candidato.
  Il  candidato puo' produrre le pubblicazioni in originale, in copia
conforme oppure puo' rendere la dichiarazione  sostitutiva  dell'atto
di  notorieta',  ai  sensi  dell'art.  2,  comma  2,  del decreto del
Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998,  n.  403,  di  essere  a
conoscenza  del  fatto  che  la copia delle pubblicazioni e' conforme
all'originale (allegato C).
  La predetta dichiarazione non  necessita  di  autenticazione  della
sottoscrizione  qualora  la  stessa  venga  apposta  in  presenza del
dipendente competente a ricevere la documentazione. Non  deve  essere
altresi'  autenticata  se presentata o inviata unitamente a fotocopia
di documento di riconoscimento in corso di validita'.
  Per i cittadini stranieri valgono le disposizioni di cui all'art. 5
del decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998.
  Per i lavori stampati all'estero deve risultare la data e il  luogo
di  pubblicazione.  Per  i  lavori  stampati in Italia debbono essere
adempiuti gli obblighi previsti dall'art. 1 del  decreto  legislativo
luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660:
  "Ogni  stampatore ha l'obbligo di consegnare, per ogni qualsivoglia
suo stampato o pubblicazione, quattro esemplari alla prefettura della
provincia nella quale ha sede l'officina grafica ed un esemplare alla
locale procura della Repubblica".
  L'assolvimento di tali obblighi deve essere certificato  da  idonea
documentazione,  unita alla domanda, che attesti l'avvenuto deposito,
oppure da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' resa  dal
candidato,  ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto del Presidente
della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403 (allegato  C).  La  predetta
dichiarazione  non  necessita  di autenticazione della sottoscrizione
qualora la stessa venga apposta in presenza del dipendente competente
a ricevere la documentazione.  Non deve essere  altresi'  autenticata
se  presentata  o  inviata  unitamente  a  fotocopia  di documento di
riconoscimento in corso di validita'.
  Le pubblicazioni debbono essere prodotte nella lingua di origine  e
tradotte  in  una  delle seguenti lingue: italiano, latino, francese,
inglese,  tedesco  e  spagnolo.  I  testi  tradotti  possono   essere
presentati  in  copie  dattiloscritte  insieme  con il testo stampato
nella lingua originale.
  Il  candidato  che  partecipa  a  piu'  procedure  di   valutazione
comparativa   presso  questa  Universita'  deve  far  pervenire  alla
Divisione personale docente, piazza dell'Universita'  n.  1  -  06123
Perugia,  tanti  plichi  di pubblicazioni, con annesso elenco, quante
sono le procedure di valutazione comparativa a cui partecipa.
  Il  numero  massimo  delle  pubblicazioni  valutabili  e'  indicato
all'art. 1 del presente decreto.