Art. 5. Pubblicazioni Le pubblicazioni, con un elenco delle stesse firmato ed identico a quello allegato alla domanda di partecipazione, vanno inviate con apposito plico raccomandato, o consegnate a mano, all'Universita' degli studi di Perugia - Divisione personale docente, piazza dell'Universita' n. 1 - 06123 Perugia entro il termine perentorio di trenta giorni che decorreranno dal giorno successivo a quello di pubblicazione del decreto rettorale di nomina delle commissioni giudicatrici nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Le pubblicazioni che non risultino inviate, in plico raccomandato o consegnato a mano, nel termine previsto dal precedente primo comma non potranno essere prese in considerazione dalle commissioni giudicatrici. E' facolta' del candidato inviare copia delle pubblicazioni gia' trasmesse all'Universita' degli studi di Perugia anche a ciascun componente delle commissioni giudicatrici, entro trenta giorni che decorreranno dal giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto rettorale di nomina delle commissioni stesse. Alle pubblicazioni il candidato dovra' allegare elenco identico a quello gia' trasmesso all'Universita' degli studi di Perugia. Sul plico contenente le pubblicazioni deve essere riportata la dicitura: "Pubblicazioni: procedura di valutazione comparativa per posto di professore associato" e devono essere indicati chiaramente la facolta', la sigla e il titolo del settore scientifico-disciplinare per il quale l'interessato intende partecipare, nonche' il cognome, nome e indirizzo del candidato. Il candidato puo' produrre le pubblicazioni in originale, in copia conforme oppure puo' rendere la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, di essere a conoscenza del fatto che la copia delle pubblicazioni e' conforme all'originale (allegato C). La predetta dichiarazione non necessita di autenticazione della sottoscrizione qualora la stessa venga apposta in presenza del dipendente competente a ricevere la documentazione. Non deve essere altresi' autenticata se presentata o inviata unitamente a fotocopia di documento di riconoscimento in corso di validita'. Per i cittadini stranieri valgono le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998. Per i lavori stampati all'estero deve risultare la data e il luogo di pubblicazione. Per i lavori stampati in Italia debbono essere adempiuti gli obblighi previsti dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660: "Ogni stampatore ha l'obbligo di consegnare, per ogni qualsivoglia suo stampato o pubblicazione, quattro esemplari alla prefettura della provincia nella quale ha sede l'officina grafica ed un esemplare alla locale procura della Repubblica". L'assolvimento di tali obblighi deve essere certificato da idonea documentazione, unita alla domanda, che attesti l'avvenuto deposito, oppure da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' resa dal candidato, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403 (allegato C). La predetta dichiarazione non necessita di autenticazione della sottoscrizione qualora la stessa venga apposta in presenza del dipendente competente a ricevere la documentazione. Non deve essere altresi' autenticata se presentata o inviata unitamente a fotocopia di documento di riconoscimento in corso di validita'. Le pubblicazioni debbono essere prodotte nella lingua di origine e tradotte in una delle seguenti lingue: italiano, latino, francese, inglese, tedesco e spagnolo. I testi tradotti possono essere presentati in copie dattiloscritte insieme con il testo stampato nella lingua originale. Il candidato che partecipa a piu' procedure di valutazione comparativa presso questa Universita' deve far pervenire alla Divisione personale docente, piazza dell'Universita' n. 1 - 06123 Perugia, tanti plichi di pubblicazioni, con annesso elenco, quante sono le procedure di valutazione comparativa a cui partecipa. Il numero massimo delle pubblicazioni valutabili e' indicato all'art. 1 del presente decreto.