Art. 7.
             Costituzione delle commissioni giudicatrici
  Le  commissioni  giudicatrici  sono  costituite  con  le  modalita'
indicate  negli articoli 2 della legge 3 luglio 1998, n. 210, e 3 del
decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998, n.  390.
  Le commissioni sono nominate con decreto rettorale pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
  In caso di motivata rinuncia presentata dai componenti elettivi, di
decesso o di indisponibilita' degli stessi  per  cause  sopravvenute,
ovvero  nei  casi  previsti  dall'art.  4,  comma  1, del decreto del
Presidente  della  Repubblica  19  ottobre  1998,   n.   390,   nelle
commissioni  giudicatrici  subentra  il  docente non eletto che abbia
riportato maggior numero di voti.
  In caso di motivata rinuncia presentata dal  componente  designato,
di decesso o di indisponibilita' dello stesso per cause sopravvenute,
ovvero  nei  casi  previsti  dall'art.  4,  comma  1, del decreto del
Presidente  della  Repubblica  19  ottobre  1998,   n.   390,   nelle
commissioni  giudicatrici  subentra  altro  docente  designato  dalla
facolta', con le stesse modalita' di cui al comma 3, dell'art. 3  del
decreto del Presidente della Repubblica n.  390/1998.
  Le  eventuali  cause di incompatibilita' e le modifiche dello stato
giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono  sulla
qualita' di componente delle commissioni giudicatrici.