Art. 8.
                             Ricusazione
  Eventuali  istanze  di  ricusazione  di uno o piu' componenti delle
commissioni giudicatrici da parte dei candidati, qualora ricorrano le
condizioni previste dall'art. 51  del  codice  di  procedura  civile,
devono  essere  proposte  al rettore nel termine perentorio di trenta
giorni  che  decorreranno  dal  giorno  successivo  a  quello   della
pubblicazione  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del
decreto rettorale di nomina delle commissioni giudicatrici.   Decorso
tale  termine  e  comunque  dopo l'insediamento della commissione non
sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.