Art. 8. Ricusazione Eventuali istanze di ricusazione di uno o piu' componenti delle commissioni giudicatrici da parte dei candidati, qualora ricorrano le condizioni previste dall'art. 51 del codice di procedura civile, devono essere proposte al rettore nel termine perentorio di trenta giorni che decorreranno dal giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto rettorale di nomina delle commissioni giudicatrici. Decorso tale termine e comunque dopo l'insediamento della commissione non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.