Art. 9. Adempimenti delle commissioni giudicatrici e prove di esame Le commissioni giudicatrici, per procedere alla valutazione comparativa dei candidati, predeterminano i criteri di massima e li consegnano, senza indugio, al responsabile del procedimento di cui all'art. 15 del presente decreto, il quale ne assicura la pubblicita' presso la sede del rettorato e delle facolta' che hanno richiesto il bando. I criteri sono pubblicizzati almeno sette giorni prima della prosecuzione dei lavori delle commissioni. Le commissioni giudicatrici valutano in primo luogo il curriculum, i titoli e le pubblicazioni scientifiche presentati da ciascun candidato. Le commissioni giudicatrici, nel valutare il curriculum, i titoli e le pubblicazioni scientifiche dei candidati, prendono in considerazione i seguenti criteri: a) originalita' ed innovativita' della produzione scientifica e rigore metodologico; b) apporto individuale del candidato analiticamente determinato nei lavori in collaborazione; c) congruenza della attivita' del candidato con le discipline ricomprese nel settore scientifico disciplinare per il quale e' bandita la procedura ovvero con tematiche interdisciplinari che le comprendano; d) rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e loro diffusione all'interno della comunita' scientifica; e) continuita' temporale della produzione scientifica anche in relazione alla evoluzione delle conoscenze nello specifico settore scientifico-disciplinare. A tal fine faranno ricorso, ove possibile, a parametri riconosciuti in ambito scientifico internazionale. Costituiscono, in ogni caso, titoli da valutare specificatamente nelle valutazioni comparative: a) l'attivita' didattica svolta; b) i servizi prestati negli atenei e negli enti di ricerca italiani e stranieri; c) l'attivita' di ricerca, comunque svolta, presso soggetti pubblici e privati italiani e stranieri; d) i titoli di dottore di ricerca, la fruizione di borse di studio finalizzate ad attivita' di ricerca; e) l'organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca; f) il coordinamento di iniziative in campo didattico e scientifico svolte in ambito nazionale ed internazionale. Al termine della valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche e' previsto lo svolgimento delle seguenti prove: una prova didattica e la discussione sui titoli scientifici presentati. Le sopracitate prove sono pubbliche. Il diario delle citate prove con l'indicazione della sede, dell'anno, del mese, del giorno e dell'ora in cui le medesime avranno luogo sara' notificato agli interessati tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento non meno di venti giorni prima dello svolgimento delle prove stesse. Per sostenere le prove suddette i candidati devono essere muniti esclusivamente di uno dei seguenti documenti di riconoscimento in corso di validita': a) carta d'identita'; b) passaporto; c) patente automobilistica; d) libretto ferroviario personale; e) tessera postale; f) porto d'armi; g) fotografia recente con firma autenticata dal sindaco o da un notaio. Non saranno prese in considerazione le rinunce pervenute dopo l'espletamento delle suddette prove. Al termine dei lavori ciascuna commissione, previa valutazione comparativa, con propria deliberazione assunta con la maggioranza dei componenti, dichiara inequivocabilmente i nominativi di non piu' di tre idonei, per ciascun posto bandito. Le commissioni, conclusi i lavori, consegnano al responsabile del procedimento gli atti concorsuali in plico chiuso e sigillato con l'apposizione delle firme di tutti i commissari sui lembi di chiusura. Le commissioni giudicatrici devono concludere la procedura di valutazione comparativa entro sei mesi dalla data di pubblicazione del decreto rettorale di nomina. Il rettore puo' prorogare, per una sola volta e per non piu' di quattro mesi, il termine per la conclusione della procedura per comprovati ed eccezionali motivi segnalati dal presidente della commissione. Nel caso in cui i lavori non si siano conclusi entro la proroga, il rettore, con provvedimento motivato, avvia le procedure per la sostituzione dei componenti cui siano imputabili le cause del ritardo, stabilendo nel contempo un nuovo termine per la conclusione dei lavori.