Art. 9.
     Adempimenti delle commissioni giudicatrici e prove di esame
  Le  commissioni  giudicatrici,  per  procedere   alla   valutazione
comparativa  dei  candidati, predeterminano i criteri di massima e li
consegnano, senza indugio, al responsabile del  procedimento  di  cui
all'art. 15 del presente decreto, il quale ne assicura la pubblicita'
presso  la sede del rettorato e delle facolta' che hanno richiesto il
bando. I criteri sono pubblicizzati almeno sette giorni  prima  della
prosecuzione dei lavori delle commissioni.
  Le  commissioni giudicatrici valutano in primo luogo il curriculum,
i titoli  e  le  pubblicazioni  scientifiche  presentati  da  ciascun
candidato.
  Le commissioni giudicatrici, nel valutare il curriculum, i titoli e
le    pubblicazioni   scientifiche   dei   candidati,   prendono   in
considerazione i seguenti criteri:
  a) originalita' ed innovativita'  della  produzione  scientifica  e
rigore metodologico;
  b) apporto individuale del candidato analiticamente determinato nei
lavori in collaborazione;
  c)  congruenza  della  attivita'  del  candidato  con le discipline
ricomprese nel settore  scientifico  disciplinare  per  il  quale  e'
bandita  la  procedura  ovvero con tematiche interdisciplinari che le
comprendano;
  d)  rilevanza  scientifica  della  collocazione  editoriale   delle
pubblicazioni   e   loro   diffusione   all'interno  della  comunita'
scientifica;
  e) continuita' temporale  della  produzione  scientifica  anche  in
relazione  alla  evoluzione  delle conoscenze nello specifico settore
scientifico-disciplinare.
  A tal fine faranno ricorso, ove possibile, a parametri riconosciuti
in ambito scientifico internazionale.
  Costituiscono, in ogni caso, titoli  da  valutare  specificatamente
nelle valutazioni comparative:
  a) l'attivita' didattica svolta;
  b) i servizi prestati negli atenei e negli enti di ricerca italiani
e stranieri;
  c)   l'attivita'  di  ricerca,  comunque  svolta,  presso  soggetti
pubblici e privati italiani e stranieri;
  d) i titoli di dottore di ricerca, la fruizione di borse di  studio
finalizzate ad attivita' di ricerca;
  e)   l'organizzazione,  direzione  e  coordinamento  di  gruppi  di
ricerca;
  f) il coordinamento di iniziative in campo didattico e  scientifico
svolte in ambito nazionale ed internazionale.
  Al  termine  della  valutazione  dei  titoli  e delle pubblicazioni
scientifiche e' previsto lo svolgimento  delle  seguenti  prove:  una
prova didattica e la discussione sui titoli scientifici presentati.
  Le sopracitate prove sono pubbliche.
  Il   diario  delle  citate  prove  con  l'indicazione  della  sede,
dell'anno, del mese, del giorno e dell'ora in cui le medesime avranno
luogo sara' notificato agli interessati tramite lettera  raccomandata
con  avviso  di  ricevimento  non  meno  di  venti giorni prima dello
svolgimento delle prove stesse.
  Per sostenere le prove suddette i candidati  devono  essere  muniti
esclusivamente  di  uno  dei  seguenti documenti di riconoscimento in
corso di validita':
  a) carta d'identita';
  b) passaporto;
  c) patente automobilistica;
  d) libretto ferroviario personale;
  e) tessera postale;
  f) porto d'armi;
  g) fotografia recente con firma autenticata dal  sindaco  o  da  un
notaio.
  Non  saranno  prese  in  considerazione  le  rinunce pervenute dopo
l'espletamento delle suddette prove.
  Al termine dei  lavori  ciascuna  commissione,  previa  valutazione
comparativa, con propria deliberazione assunta con la maggioranza dei
componenti,  dichiara  inequivocabilmente i nominativi di non piu' di
tre idonei, per ciascun posto bandito.
  Le commissioni, conclusi i lavori, consegnano al  responsabile  del
procedimento  gli  atti  concorsuali  in plico chiuso e sigillato con
l'apposizione  delle  firme  di  tutti  i  commissari  sui  lembi  di
chiusura.
  Le  commissioni  giudicatrici  devono  concludere  la  procedura di
valutazione comparativa entro sei mesi dalla  data  di  pubblicazione
del  decreto  rettorale di nomina. Il rettore puo' prorogare, per una
sola volta e per  non  piu'  di  quattro  mesi,  il  termine  per  la
conclusione  della  procedura  per  comprovati  ed eccezionali motivi
segnalati dal presidente della commissione. Nel caso in cui i  lavori
non si siano conclusi entro la proroga, il rettore, con provvedimento
motivato,  avvia  le procedure per la sostituzione dei componenti cui
siano imputabili le cause del ritardo,  stabilendo  nel  contempo  un
nuovo termine per la conclusione dei lavori.