Art. 10.
              Accertamento della regolarita' degli atti
  Gli  atti  delle  commissioni  sono  costituiti  dai  verbali delle
singole  riunioni,  dei  quali  sono  parte  integrante   i   giudizi
individuali e collegiali espressi su ciascun candidato, nonche' dalla
relazione riassuntiva dei lavori svolti.
  Il  rettore  accerta, con proprio decreto, entro venti giorni dalla
consegna, la regolarita' formale degli atti, dandone comunicazione ai
candidati. Con successivo decreto il rettore nomina i vincitori.  Nel
caso in cui riscontri vizi di forma il  rettore,  entro  il  predetto
termine,  rinvia con provvedimento motivato gli atti alla commissione
per la regolarizzazione, stabilendone il termine.
  Il rettore comunica al Ministero i dati relativi  alla  conclusione
delle  procedure di valutazione comparativa, nonche' i nominativi dei
candidati nominati in ruolo.
  La relazione riassuntiva dei lavori svolti con  annessi  i  giudizi
individuali  e  collegiali e' pubblicata nel Bollettino ufficiale del
Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e  tecnologica
e resa pubblica anche per via telematica.