Art. 4.
            Domande di ammissione dei candidati stranieri
  Per partecipare alla valutazione comparativa il candidato  compila,
in  lingua  italiana,  il  modulo della domanda (allegato B), fornito
anche per via  telematica  (http://www.unipg.it/concorsi),  indicando
obbligatoriamente  il  codice  di  identificazione  personale (codice
fiscale) e ne stampa una copia, in carta semplice,  che,  debitamente
firmata,  potra'  consegnare  a  mano - unitamente alla fotocopia del
codice fiscale e di un documento di identita' - a questa  Universita'
(ufficio  protocollo)  piazza  dell'Universita',  n. 1 - Perugia, nei
giorni rmartedi' e giovedi' dalle ore 9 alle ore 13 e  dalle  ore  15
alle  ore  17  e nei giorni lunedi', mercoledi' e venedi' dalle ore 9
alle ore 13, entro il termine perentorio, a pena  di  esclusione,  di
trenta  giorni,  che  decorreranno  dal giorno successivo a quello di
pubblicazione del presente decreto  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica  -  4  serie  speciale "Concorsi ed esami". A tal fine non
fara' fede la data di compilazione per via telematica.
  La copia stampata della  domanda,  invece  che  consegnata,  potra'
essere  inviata  a  mezzo  raccomandata  al  rettore di questo ateneo
(piazza dell'Universita' n. 1 - 06123 -  Perugia)  entro  il  termine
perentorio sopraindicato, a pena di esclusione. A tal fine fara' fede
il timbro a data dell'ufficio postale accettante.
  Qualora  il termine di scadenza indicato cada in giorno festivo, la
scadenza slitta al primo giorno feriale utile.
  La domanda del candidato deve contenere, a pena di esclusione dalla
valutazione comparativa, le indicazioni necessarie ad individuare  in
modo  univoco  la facolta' ed il settore scientifico-disciplinare per
il quale il candidato intende essere ammesso.
  I  candidati  che  intendano  partecipare  a  piu'   procedure   di
valutazione   comparativa,  devono  presentare  distinte  domande  ed
allegati per ogni procedura.
  Nella domanda i candidati devono chiaramente  indicare  il  proprio
cognome  e  nome, data e luogo di nascita e codice di identificazione
personale (codice fiscale).
  I   candidati   devono   inoltre   dichiarare   sotto   la  propria
respon-sabilita':
  1) la cittadinanza posseduta;
  2)  di  non  aver  riportato  condanne  penali  e  di   non   avere
procedimenti  penali  pendenti a carico, oppure le eventuali condanne
riportate e gli eventuali procedimenti penali pendenti a carico;
  3) di non essere professore universitario di  ruolo  o  ricercatore
universitario    di    ruolo    inquadrato   nello   stesso   settore
scientifico-disciplinare per il quale presenta la domanda od  in  uno
di quelli ad esso affini indicati all'art. 2;
  4)  di  aver  rispettato l'obbligo previsto dal comma 4 dell'art. 2
del decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998, n.  390,
di seguito riportato:
  "Ogni  candidato,  a   pena   di   esclusione,   puo'   partecipare
complessivamente   ad   un  numero  di  valutazioni  comparative  non
superiore a cinque presso le varie sedi universitarie,  nell'arco  di
un  anno  decorrente  dalla  data  di  scadenza  del  termine  per la
presentazione delle domande  di  ammissione  alla  prima  valutazione
comparativa prescelta.
  Il  candidato  e'  escluso dalla procedura, successiva alla quinta,
per la quale abbia presentato domanda di partecipazione entro  l'anno
solare  di  riferimento.  Ai  fini  dell'esclusione fa fede la data e
l'ora della consegna della domanda all'ufficio competente".
  5) di non essere stato destituito dall'impiego presso una  pubblica
amministrazione  per  persistente  insufficiente  rendimento e di non
essere stato dichiarato decaduto da  un  impiego  statale,  ai  sensi
dell'art.   127,   lettera  d),  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
  6) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
  7)  di  godere  dei  diritti  civili  e  politici  nello  Stato  di
appartenenza o di provenienza.
  La  mancanza  di  dichiarazione  di  cui  ai  punti 3), 4), 5) e 7)
comportera' l'esclusione dalla valutazione comparativa.
  Nella domanda deve essere indicato il  recapito  che  il  candidato
elegge ai fini del concorso.
  Ogni  eventuale variazione dello stesso deve essere tempestivamente
comunicata  all'Ufficio  cui  e'  stata  indirizzata   l'istanza   di
partecipazione.
  I  candidati  che intendono avvalersi del diritto di cui all'art. 3
della legge 12 ottobre 1993, n. 413, dovranno dichiarare  la  propria
obiezione di coscienza alla sperimentazione animale.
  I  candidati  riconosciuti  handicappati  devono  specificare nella
domanda  l'ausilio  necessario  in  relazione  al  proprio  handicap,
nonche' l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi per l'espletamento
delle prove, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
  L'amministrazione  universitaria  non assume alcuna responsabilita'
nel caso di irreperibilita' del destinatario  e  per  dispersione  di
comunicazioni  dipendente  da  inesatta  indicazione  del recapito da
parte del candidato o da mancata  oppure  tardiva  comunicazione  del
cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda.  l'amministrazione
universitaria inoltre non assume alcuna responsabilita' per eventuale
mancato  oppure  tardivo  recapito  delle  comunicazioni  relative al
concorso  per  cause  non  imputabili  a  colpa  dell'amministrazione
stessa,  ma  imputabili  a disguidi postali o telegrafici, a fatto di
terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
  Gli aspiranti devono inoltre allegare alla domanda:
  1) fotocopia del codice fiscale e di un documento di identita';
  2)  curriculum  in  duplice  copia, datato e firmato, della propria
attivita'  scientifica  e  didattica   e   dell'eventuale   attivita'
clinico-assistenziale;
  3)  titoli ritenuti utili ai fini della valutazione comparativa, in
unica copia;
  4) elenco in duplice copia, datato e firmato, dei titoli allegati;
  5) elenco in duplice copia, datato e firmato,  delle  pubblicazioni
che saranno presentate con le modalita' di cui al successivo art.  5;
  6)  documentazione  attestante l'assolvimento degli obblighi di cui
al decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660,  cosi'
come riportato nel successivo art. 5.
  I cittadini dell'Unione europea debbono produrre i titoli (in carta
libera) in originale, in copia autenticata ovvero in copia dichiarata
conforme  all'originale  mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto
di notorieta', ai  sensi  dell'art.  2,  comma  2,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403 (allegato C).
  La  predetta  dichiarazione  non  necessita di autenticazione della
sottoscrizione qualora  la  stessa  venga  apposta  in  presenza  del
dipendente  competente  a ricevere la documentazione. Non deve essere
altresi' autenticata se presentata o inviata unitamente  a  fotocopia
di documento di riconoscimento in corso di validita'.
  I   cittadini   extracomunitari  residenti  in  Italia  secondo  le
disposizioni del regolamento anagrafico della  popolazione  residente
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989,
n.  223,  possono  utilizzare  le dichiarazioni sostitutive in parola
limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovare stati,  fatti  e
qualita'  personali, certificabili o attestabili da parte di soggetti
pubblici o privati italiani.
  I cittadini extracomunitari non  residenti  in  Italia  secondo  le
disposizioni  del  regolamento anagrafico della popolazione residente
approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  n.  223/1989
possono produrre i titoli in originale o in copia autenticata.
  I  certificati rilasciati dalle competenti autorita' dello Stato di
cui  lo  straniero  e'  cittadino  debbono   essere   conformi   alle
disposizioni  vigenti  nello Stato stesso e debbono, altresi', essere
legalizzati dalle competenti autorita' consolari italiane.
  Ai titoli redatti in lingua  straniera  deve  essere  allegata  una
traduzione,   in  lingua  italiana,  certificata  conforme  al  testo
straniero, redatta  dalla  competente  rappresentanza  diplomatica  o
consolare  italiana  ovvero  da  un traduttore ufficiale. I cittadini
degli  Stati  membri  dell'Unione  europea   possono   allegare   una
traduzione,   in  lingua  italiana,  certificata  conforme  al  testo
straniero mediante dichiarazione sostitutiva di  atto  di  notorieta'
resa  dal  candidato  ai  sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto del
Presidente della Repubblica n. 403/1998. (allegato C).
  La predetta dichiarazione non  necessita  di  autenticazione  della
sottoscrizione  qualora  la  stessa  venga  apposta  in  presenza del
dipendente competente a ricevere la documentazione. Non  deve  essere
altresi'  autenticata  se presentata o inviata unitamente a fotocopia
di documento di riconoscimento in corso di validita'.
  L'amministrazione  si  riserva  la  facolta' di procedere ad idonei
controlli  sulla  veridicita'  del  contenuto   delle   dichiarazioni
sostitutive.
  Non  e'  consentito  il  riferimento  a  documenti  o pubblicazioni
presentati presso questa od  altre  amministrazioni,  o  a  documenti
allegati ad altra domanda di partecipazione ad altro concorso.
  Non  saranno prese in considerazione le domande e la documentazione
prevista dal  presente  articolo  che  non  perverranno  nel  termine
stabilito dal presente decreto.
  Al  presente  decreto e' allegato (allegato B) lo schema di domanda
che va presentata in lingua  italiana  cui  gli  interessati  possono
utilmente uniformarsi.
  Eventuali  informazioni  o  chiarimenti in merito alle modalita' di
presentazione delle domande possono essere richiesti  alla  Divisione
personale  docente  (n.  telefonico 075/5852045-2333 E-mail: pdocente
unipg.it).