Art. 5.
                            Pubblicazioni
  Le pubblicazioni, con un elenco delle stesse firmato ed identico  a
quello  allegato  alla  domanda  di partecipazione, vanno inviate con
apposito plico raccomandato, o  consegnate  a  mano,  all'Universita'
degli   studi   di   Perugia   divisione   personale  docente  piazza
dell'Universita' n. 1 - 06123 Perugia, entro il termine perentorio di
trenta giorni che decorreranno dal  giorno  successivo  a  quello  di
pubblicazione  del  decreto  rettorale  di  nomina  delle commissioni
giudicatrici nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
  Le pubblicazioni che non risultino inviate, in plico raccomandato o
consegnato a mano, nel termine previsto dal  precedente  primo  comma
non   potranno  essere  prese  in  considerazione  dalle  commissioni
giudicatrici.
  E'  facolta'   del   candidato   inviare   copia   delle   medesime
pubblicazioni  a  ciascun  componente delle commissioni giudicatrici,
entro trenta giorni che decorreranno dal giorno successivo  a  quello
della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto rettorale di
nomina  delle  commissioni  stesse.  Alle  pubblicazioni il candidato
dovra'   allegare   elenco   identico   a   quello   gia'   trasmesso
all'Universita' degli studi di Perugia.
  Sul  plico  contenente  le  pubblicazioni  deve essere riportata la
dicitura "Pubblicazioni: procedura  di  valutazione  comparativa  per
posto   di   ricercatore  universitario"  e  devono  essere  indicati
chiaramente  la  facolta',  la  sigla  e  il   titolo   del   settore
scientifico-disciplinare  e  la  facolta'  per il quale l'interessato
intende  partecipare,  nonche'  il  cognome,  nome  e  indirizzo  del
candidato.
  Il  candidato puo' produrre le pubblicazioni in originale, in copia
conforme oppure puo' rendere la dichiarazione  sostitutiva  dell'atto
di  notorieta'  di  essere  a conoscenza del fatto che la copia delle
pubblicazioni e' conforme all'originale (allegato C).
  La predetta dichiarazione non  necessita  di  autenticazione  della
sottoscrizione  qualora  la  stessa  venga  apposta  in  presenza del
dipendente competente a ricevere la documentazione. Non  deve  essere
altresi'  autenticata  se presentata o inviata unitamente a fotocopia
di documento di riconoscimento in corso di validita'.
  Per i cittadini stranieri valgono le disposizioni di cui all'art. 5
del decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998.
  Per  i lavori stampati all'estero deve risultare la data e il luogo
di pubblicazione. Per i lavori  stampati  in  Italia  debbono  essere
adempiuti  gli  obblighi previsti dall'art. 1 del decreto legislativo
luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660:
  "Ogni stampatore ha l'obbligo di consegnare, per ogni  qualsivoglia
suo stampato o pubblicazione, quattro esemplari alla prefettura della
provincia nella quale ha sede l'officina grafica ed un esemplare alla
locale procura della Repubblica".
  L'assolvimento  di  tali obblighi deve essere certificato da idonea
documentazione, unita alla domanda, che attesti l'avvenuto  deposito,
oppure  da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' resa dal
candidato, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto del  Presidente
della  Repubblica  20  ottobre 1998, n. 403 (allegato C). La predetta
dichiarazione non necessita di  autenticazione  della  sottoscrizione
qualora la stessa venga apposta in presenza del dipendente competente
a  ricevere  la documentazione.  Non deve essere altresi' autenticata
se presentata o  inviata  unitamente  a  fotocopia  di  documento  di
riconoscimento in corso di validita'.
  Le  pubblicazioni debbono essere prodotte nella lingua di origine e
tradotte in una delle seguenti lingue:  italiano,  latino,  francese,
inglese,   tedesco  e  spagnolo.  I  testi  tradotti  possono  essere
presentati in copie dattiloscritte  insieme  con  il  testo  stampato
nella lingua originale.
  Il   candidato  che  partecipa  a  piu'  procedure  di  valutazione
comparativa  presso  questa  Universita'  deve  far  pervenire   alla
divisione  personale  docente,  piazza  dell'Universita' n. 1 - 06123
Perugia, tanti plichi di pubblicazioni, con  annesso  elenco,  quante
sono le procedure di valutazione comparativa a cui partecipa.
  Il  numero  massimo  delle  pubblicazioni  valutabili  e'  indicato
all'art. 1 del presente decreto.