Art. 9.
     Adempimenti delle commissioni giudicatrici e prove di esame
  Le  commissioni  giudicatrici,  per  procedere   alla   valutazione
comparativa  dei  candidati, predeterminano i criteri di massima e li
consegnano, senza indugio, al responsabile del  procedimento  di  cui
all'art. 15 del presente decreto, il quale ne assicura la pubblicita'
presso  la sede del rettorato e delle facolta' che hanno richiesto il
bando. I criteri sono pubblicizzati almeno sette giorni  prima  della
prosecuzione dei lavori delle commissioni.
  Le  commissioni giudicatrici valutano in primo luogo il curriculum,
i titoli  e  le  pubblicazioni  scientifiche  presentati  da  ciascun
candidato.
  Le commissioni giudicatrici, nel valutare il curriculum, i titoli e
le    pubblicazioni   scientifiche   dei   candidati,   prendono   in
considerazione i seguenti criteri:
  a) originalita' ed innovativita'  della  produzione  scientifica  e
rigore metodologico;
  b) apporto individuale del candidato analiticamente determinato nei
lavori in collaborazione;
  c)  congruenza  della  attivita'  del  candidato  con le discipline
ricomprese nel settore  scientifico  disciplinare  per  il  quale  e'
bandita  la  procedura  ovvero con tematiche interdisciplinari che le
comprendano;
  d)  rilevanza  scientifica  della  collocazione  editoriale   delle
pubblicazioni   e   loro   diffusione   all'interno  della  comunita'
scientifica;
  e) continuita' temporale  della  produzione  scientifica  anche  in
relazione  alla  evoluzione  delle conoscenze nello specifico settore
scientifico-disciplinare.
  A tal fine faranno ricorso, ove possibile, a parametri riconosciuti
in ambito scientifico internazionale.
  Costituiscono, in ogni caso, titoli  da  valutare  specificatamente
nelle valutazioni comparative:
  a) l'attivita' didattica svolta;
  b) i servizi prestati negli atenei e negli enti di ricerca italiani
e stranieri;
  c)   l'attivita'  di  ricerca,  comunque  svolta,  presso  soggetti
pubblici e privati italiani e stranieri;
  d) i titoli di dottore di ricerca, la fruizione di borse di  studio
finalizzate ad attivita' di ricerca;
  e)   l'attivita'   in   campo   clinico  relativamente  ai  settori
scientifico-disciplinari  in  cui  sia   richiesta   tale   specifica
competenza;
  f)   l'organizzazione,  direzione  e  coordinamento  di  gruppi  di
ricerca;
  g) il coordinamento di iniziative in campo didattico e  scientifico
svolte in ambito nazionale ed internazionale.
  Al  termine  delle  valutazioni  dei  titoli  e delle pubblicazioni
scientifiche e' previsto lo svolgimento di  due  prove  scritte,  una
delle quali sostituibile con un prova pratica, ed una prova orale.
  La prova orale e' pubblica.
  Il  diario  delle  prove  scritte  con  l'indicazione  della  sede,
dell'anno, del mese, del giorno e dell'ora in cui le medesime avranno
luogo sara' notificato agli interessati tramite lettera  raccomandata
con  avviso  di  ricevimento  non meno di quindici giorni prima dello
svolgimento delle prove stesse. Del diario  delle  prove  sara'  dato
avviso nello stesso termine nella Gazzetta Ufficiale.
  La  convocazione  per  la  prova  orale avverra' ugualmente a mezzo
lettera raccomandata con avviso di  ricevimento  non  meno  di  venti
giorni prima dello svolgimento della prova stessa.
  Per  sostenere  le  prove suddette i candidati devono essere muniti
esclusivamente di uno dei seguenti  documenti  di  riconoscimento  in
corso di validita':
  a) carta d'identita';
  b) passaporto;
  c) patente automobilistica;
  d) libretto ferroviario personale;
  e) tessera postale;
  f) porto d'armi;
  g)  fotografia  recente  con  firma autenticata dal sindaco o da un
notaio.
  Non saranno prese  in  considerazione  le  rinunce  pervenute  dopo
l'espletamento delle prove scritte.
  Al  termine  dei  lavori  ciascuna  commissione, previa valutazione
comparativa, con propria deliberazione assunta con la maggioranza dei
componenti, indica il vincitore.
  Le commissioni, conclusi i lavori, consegnano al  responsabile  del
procedimento  gli  atti  concorsuali  in plico chiuso e sigillato con
l'apposizione  delle  firme  di  tutti  i  commissari  sui  lembi  di
chiusura.
  Le  commissioni  giudicatrici  devono  concludere  le  procedure di
valutazione comparativa entro sei mesi dalla  data  di  pubblicazione
del  decreto  rettorale di nomina. Il rettore puo' prorogare, per una
sola volta e per  non  piu'  di  quattro  mesi,  il  termine  per  la
conclusione  delle  procedure  per  comprovati  ed eccezionali motivi
segnalati dal presidente della commissione. Nel caso in cui i  lavori
non si siano conclusi entro la proroga, il rettore, con provvedimento
motivato,  avvia  le procedure per la sostituzione dei componenti cui
siano imputabili le cause del ritardo,  stabilendo  nel  contempo  un
nuovo termine per la conclusione dei lavori.