Art. 2.
  Per  essere  ammessi  alla  selezione,  sono  necessari  i seguenti
requisiti:
  a) diploma di  scuola  media  superiore,  o  un  titolo  di  studio
conseguito  all'estero  riconosciuto equipollente. Tale equiparazione
dovra' risultare da idonea certificazione rilasciata dalla competente
autorita';
  a1) conoscenza delle procedure di gestione  delle  banche  di  dati
scientifici e tecnici;
  a2) conoscenza di elettronica applicata con particolare riferimento
ai sistemi di acquisizione dati;
  a3) conoscenza delle tecniche di cablaggio e montaggio dei circuiti
digitali e analogici;
  a4) conoscenza della lingua inglese;
  b) eta' non inferiore ai 18 anni;
  c) cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione europea;
  d)  idoneita' fisica a disimpegnare le mansioni specifiche inerenti
il posto messo a selezione. Il Consiglio nazionale delle ricerche  ha
la  facolta'  di  sottoporre a visita medica di controllo i vincitori
della selezione;
  e) essere in regola con le leggi sul reclutamento militare;
  f) non aver usufruito dei benefici previsti dall'art. 3 della legge
24 marzo 1970, n. 336, e successive modificazioni ed integrazioni.
  Non possono prendere parte alla selezione coloro  che  siano  stati
esclusi  dall'elettorato  politico  attivo  e  coloro che siano stati
destituiti   o   dispensati   dall'impiego   presso   una    pubblica
amministrazione,  ovvero  siano  stati  dichiarati  decaduti per aver
conseguito l'impiego mediante la  produzione  di  documenti  falsi  o
viziati da invalidita' non sanabile.
  I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza
del   termine  previsto  dal  presente  bando  di  selezione  per  la
presentazione delle domande di ammissione.