Art. 2.
  Dalla  data  di  pubblicazione  del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale decorre il termine di trenta giorni, previsto  dall'art.  9
del   decreto-legge   21   aprile   1995,  n.  120,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  21  giugno  1995,  n.   236,   per   la
presentazione  al  rettore,  da  parte  dei  candidati,  di eventuali
istanze di  ricusazioni  dei  commissari.  Decorso  tale  termine  e,
comunque,  dopo  l'insediamento  della  commissione  non sono ammesse
istanze di ricusazione dei commissari.