Art. 11.
                   Trattamento dei dati personali
  1. Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n.
675,  i  dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso
la struttura per le finalita' di gestione della selezione  e  saranno
trattati  presso  una  banca  dati  automatizzata per la gestione del
rapporto conseguente alla stessa. Gli  atti  devono  comunque  essere
conservati per un periodo di almeno cinque anni.
  2.  Il  conferimento di tali dati al C.N.R. e' obbligatorio ai fini
della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena  l'esclusione
dalla selezione.
  3.  I  medesimi  dati  potranno  essere  comunicati unicamente alle
amministrazioni pubbliche direttamente interessate  allo  svolgimento
della selezione o alla posizione giuridico-economica del candidato.
  4.  L'interessato  gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata
legge.
  5. Il responsabile del trattamento  dei  dati  e'  il  responsabile
della struttura.