Art. 11.
  Per  quanto  non  previsto  dal  presente  bando, valgono in quanto
applicabili le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi  contenute
nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica
10  gennaio 1957, n. 3; nel decreto del Presidente della Repubblica 3
maggio 1957, n. 686, e successive modificazioni ed integrazioni;  nel
decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 aprile 1994, n.
439, nonche' del decreto del Presidente  della  Repubblica  9  maggio
1994, n. 487, e successive modifiche.
  Il   presente  decreto  sara'  trasmesso  all'organo  di  controllo
previsto  dalla  normativa  vigente  e  pubblicato   nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
  Roma, 27 agosto 1999
                                   Il segretario generale: Barbagallo
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