Art. 2.
  Al concorso di cui all'art. 1 sono ammessi a partecipare:
  a) i dipendenti di ruolo delle  pubbliche  amministrazioni,  muniti
del  diploma  di  laurea,  che abbiano compiuto almeno cinque anni di
servizio, svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali  e'
richiesto  il  possesso del diploma di laurea. Per i dipendenti delle
amministrazioni statali reclutati a  seguito  di  corso-concorso,  il
periodo  di  servizio  e'  ridotto  a quattro anni.   Sono, altresi',
ammessi soggetti in possesso della qualifica di dirigente in  enti  e
strutture   pubbliche   non  ricomprese  nel  campo  di  applicazione
dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
muniti del diploma di laurea, che hanno svolto, per almeno  due  anni
le  funzioni  dirigenziali.  Sono,  inoltre, ammessi coloro che hanno
ricoperto incarichi  dirigenziali  o  equiparati  in  amministrazioni
pubbliche per un periodo non inferiore a cinque anni.
  b) i soggetti muniti di diploma di laurea in giurisprudenza nonche'
di  uno  dei seguenti titoli: diploma di specializzazione postlaurea,
dottorato di ricerca, abilitazione  all'esercizio  della  professione
legale.
  Sono  ammessi,  altresi',  soggetti  in possesso della qualifica di
dirigente in strutture private, munite del  diploma  di  laurea,  che
hanno svolto per almeno cinque anni le funzioni dirigenziali.
  Sono  esclusi  dal  computo  dell'anzianita' i periodi trascorsi in
aspettativa per motivi di famiglia.
  I requisiti di cui sopra  devono  essere  posseduti  alla  data  di
scadenza  del  termine  utile  per  la presentazione della domanda di
ammissione al concorso.
  Tutti i candidati devono essere in possesso del requisito  generale
dell'idoneita' fisica all'impiego.
  I  candidati  non  dipendenti  da  pubblica  amministrazione devono
essere, inoltre, in possesso dei  requisiti  generali  per  l'accesso
agli   impieghi   civili  delle  pubbliche  amministrazioni  previsti
dall'art. 2 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  9  maggio
1994,  n.  487,  e successive modificazioni apportate con decreto del
Presidente della Repubblica 30 ottobre 1996, n. 693, e con  la  legge
15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni.