Art. 2. Al concorso di cui all'art. 1 sono ammessi a partecipare: a) i dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, muniti del diploma di laurea, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio, svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali e' richiesto il possesso del diploma di laurea. Per i dipendenti delle amministrazioni statali reclutati a seguito di corso-concorso, il periodo di servizio e' ridotto a quattro anni. Sono, altresi', ammessi soggetti in possesso della qualifica di dirigente in enti e strutture pubbliche non ricomprese nel campo di applicazione dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, muniti del diploma di laurea, che hanno svolto, per almeno due anni le funzioni dirigenziali. Sono, inoltre, ammessi coloro che hanno ricoperto incarichi dirigenziali o equiparati in amministrazioni pubbliche per un periodo non inferiore a cinque anni. b) i soggetti muniti di diploma di laurea in giurisprudenza nonche' di uno dei seguenti titoli: diploma di specializzazione postlaurea, dottorato di ricerca, abilitazione all'esercizio della professione legale. Sono ammessi, altresi', soggetti in possesso della qualifica di dirigente in strutture private, munite del diploma di laurea, che hanno svolto per almeno cinque anni le funzioni dirigenziali. Sono esclusi dal computo dell'anzianita' i periodi trascorsi in aspettativa per motivi di famiglia. I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso. Tutti i candidati devono essere in possesso del requisito generale dell'idoneita' fisica all'impiego. I candidati non dipendenti da pubblica amministrazione devono essere, inoltre, in possesso dei requisiti generali per l'accesso agli impieghi civili delle pubbliche amministrazioni previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni apportate con decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1996, n. 693, e con la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni.