Art. 5. La commissione esaminatrice del concorso per esami, di cui all'art. 1, sara' successivamente nominata con le modalita' previste dall'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 aprile 1994, n. 439, e sara' composta da un consigliere di Stato con funzioni di presidente e da due membri esperti nelle materie oggetto del concorso. Le funzioni di segretario saranno svolte da un funzionario appartenente all'ottava o alla nona qualifica funzionale. La commissione esaminatrice sara', inoltre, integrata con membri esperti in lingua straniera per la valutazione della prova attinente alle lingue stesse. Almeno uno dei posti di componente della commissione sara' riservato, salva motivata impossibilita', alle donne purche' in possesso dei requisiti di cui all'art. 8 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.