Art. 5.
  La commissione esaminatrice del concorso per esami, di cui all'art.
1, sara' successivamente nominata con le modalita' previste dall'art.
3  del  decreto  del  Presidente del Consiglio dei Ministri 21 aprile
1994, n. 439, e  sara'  composta  da  un  consigliere  di  Stato  con
funzioni  di presidente e da due membri esperti nelle materie oggetto
del  concorso.  Le  funzioni  di  segretario  saranno  svolte  da  un
funzionario appartenente all'ottava o alla nona qualifica funzionale.
  La  commissione  esaminatrice  sara', inoltre, integrata con membri
esperti in lingua straniera per la valutazione della prova  attinente
alle lingue stesse.
  Almeno   uno  dei  posti  di  componente  della  commissione  sara'
riservato, salva  motivata  impossibilita',  alle  donne  purche'  in
possesso  dei  requisiti  di cui all'art. 8 del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.