Art. 6. Espletate le prove del concorso la commissione formera' la graduatoria generale di merito. A parita' di punteggio sono applicate le preferenze di cui all'art. 5 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modifiche. I candidati che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere i titoli di preferenza dovranno far pervenire al Consiglio di Stato - Ufficio affari generali, dell'archivio generale e del personale - entro il termine perentorio fissato dall'apposita comunicazione i documenti attestanti il possesso dei titoli stessi. La graduatoria di coloro che supereranno il concorso sara' approvata con decreto del segretario generale del Consiglio di Stato.