Art. 6.
  Espletate  le  prove  del  concorso  la  commissione  formera'   la
graduatoria generale di merito.
  A parita' di punteggio sono applicate le preferenze di cui all'art.
5 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modifiche.
  I candidati che abbiano superato la prova orale e che intendano far
valere  i titoli di preferenza dovranno far pervenire al Consiglio di
Stato  -  Ufficio  affari  generali,  dell'archivio  generale  e  del
personale   -  entro  il  termine  perentorio  fissato  dall'apposita
comunicazione i documenti attestanti il possesso dei titoli stessi.
  La  graduatoria  di  coloro  che  supereranno  il  concorso   sara'
approvata con decreto del segretario generale del Consiglio di Stato.