Art. 7. I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria di merito dovranno presentare o far pervenire, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine perentorio fissato dall'apposita comunicazione a pena di decadenza e comunque prima della stipula del contratto individuale di cui all'art. 14 del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale con qualifica dirigenziale, i seguenti documenti in regola con le leggi sul bollo: 1) titolo di studio: diploma originale di laurea o certificato sostitutivo a tutti gli effetti dello stesso ovvero copia del diploma di laurea in bollo, autenticata nei modi indicati dall'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15; 2) certificato medico, rilasciato da un medico dell'unita' sanitaria locale o da un medico militare in servizio permanente effettivo, dal quale risulti che il candidato possiede l'idoneita' fisica all'impiego al quale il concorso si riferisce. Nel certificato, completo dei dati anagrafici, debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837, ed effettuati presso un istituto o un laboratorio autorizzati. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menoma l'attitudine all'impiego al quale concorre. I candidati mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati devono produrre una dichiarazione rilasciata dall'unita' sanitaria locale comprovante che l'invalido non abbia perduto ogni capacita' lavorativa e che, per la natura o il grado della sua invalidita' o mutilazione, non puo' riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumita' dei compagni di lavoro, alla sicurezza degli impianti e che e' idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre. L'amministrazione ha facolta' di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso; 3) copia integrale dello stato di servizio aggiornato. I documenti di cui ai precedenti numeri 2) e 3) devono essere di data non anteriore a sei mesi rispetto alla richiesta.