Art. 9.
  I  candidati  aventi  diritto  e  in  regola  con la documentazione
prescritta sono  assunti  in  servizio  previa  stipula  di  apposito
contratto  individuale  di lavoro, a norma dell'art. 14 del contratto
collettivo  nazionale  di  lavoro   del   personale   con   qualifica
dirigenziale del comparto Ministeri richiamato nelle premesse.
  I  dirigenti  assunti  in  servizio  sono soggetti ad un periodo di
prova di sei mesi, ai  sensi  dell'art.  15  del  medesimo  contratto
collettivo nazionale di lavoro.
  Agli stessi compete il trattamento economico relativo alla predetta
qualifica  prevista dal gia' citato contratto collettivo nazionale di
lavoro  del  personale  con  qualifica  dirigenziale   del   comparto
Ministeri e dalla normativa vigente.