Art. 9. I candidati aventi diritto e in regola con la documentazione prescritta sono assunti in servizio previa stipula di apposito contratto individuale di lavoro, a norma dell'art. 14 del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale con qualifica dirigenziale del comparto Ministeri richiamato nelle premesse. I dirigenti assunti in servizio sono soggetti ad un periodo di prova di sei mesi, ai sensi dell'art. 15 del medesimo contratto collettivo nazionale di lavoro. Agli stessi compete il trattamento economico relativo alla predetta qualifica prevista dal gia' citato contratto collettivo nazionale di lavoro del personale con qualifica dirigenziale del comparto Ministeri e dalla normativa vigente.