Art. 6.
                         Ammissione ai corsi
  I  candidati  saranno  ammessi  ai  corsi   secondo   l'ordine   di
graduatoria  fino  alla  concorrenza  del  numero  dei  posti messi a
concorso.
  In caso di rinuncia o di mancata o tardiva  accettazione  da  parte
degli  aventi  diritto,  subentra  altro  candidato, secondo l'ordine
della graduatoria.