Art. 8. Borse di studio Le borse di studio, in numero di quattro di cui due finanziate con fondi ripartiti dal Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e due con fondi erogati dalla LUISS Guido Carli, sono attribuite secondo l'indicazione della graduatoria della valutazione comparativa dei candidati ex art. 5, comma 3, del presente bando. L'importo di ogni singola borsa, determinato ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera a), della legge 3 agosto 1998, n. 315, e successive modificazioni, per l'anno 2000, e' di L. 20.450.000. A parita' di merito prevale la valutazione della situazione economica determinata ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1997 e successive modificazioni e integrazioni. Le borse vengono erogate per l'intera durata del corso e il loro importo viene elevato in misura non inferiore al 50% per eventuali documentati periodi di soggiorno all'estero.