Art. 8.
                           Borse di studio
  Le  borse di studio, in numero di quattro di cui due finanziate con
fondi  ripartiti  dal  Ministero  dell'universita'  e  della  ricerca
scientifica  e  tecnologica e due con fondi erogati dalla LUISS Guido
Carli, sono attribuite secondo l'indicazione della graduatoria  della
valutazione  comparativa  dei  candidati  ex  art.  5,  comma  3, del
presente bando.
  L'importo  di ogni singola borsa, determinato ai sensi dell'art. 1,
comma 1, lettera a), della legge 3 agosto 1998, n. 315, e  successive
modificazioni,  per  l'anno  2000,  e' di L. 20.450.000. A parita' di
merito prevale la valutazione della situazione economica  determinata
ai  sensi  del  decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri 30
aprile 1997 e successive modificazioni e integrazioni.
  Le borse vengono erogate per l'intera durata del corso  e  il  loro
importo  viene  elevato  in misura non inferiore al 50% per eventuali
documentati periodi di soggiorno all'estero.