Art. 2. Requisiti per l'ammissione ai concorsi Sono ammessi a partecipare al concorso i dipendenti di ruolo della universita' inquadrati nella ottava o settima qualifica area tecnico-scientifica - con una anzianita' di effettivo servizio pari o superiore a quattro anni - se appartenenti all'ottava qualifica o ad otto anni se appartenenti alla settima qualifica. I candidati debbono essere in possesso di uno dei seguenti diplomi di laurea: architettura, lettere, conservazioni beni culturali, scienze politiche, storia, scienze naturali, scienze biologiche, scienze ambientali. Sono ammessi anche i candidati sprovvisti di laurea e comunque in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado, che abbiano maturato nelle qualifiche sopra indicate una anzianita' di effettivo servizio incrementata di cinque anni rispetto a quella richiesta ai candidati laureati. Per coloro che risultino inquadrati ai sensi dell'art. 85 della legge n. 312/1980 nell'ottava o settima qualifica, l'anzianita' effettiva decorre dal 1 luglio 1979. I candidati sono ammessi al concorso con riserva: l'esclusione per difetto dei requisiti prescritti puo' essere disposta in qualsiasi momento, con motivato provvedimento rettorale. I requisiti di ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.