Art. 2.
               Requisiti per l'ammissione ai concorsi
  Sono ammessi a partecipare al concorso i dipendenti di ruolo  della
universita'   inquadrati   nella  ottava  o  settima  qualifica  area
tecnico-scientifica - con una anzianita' di effettivo servizio pari o
superiore a quattro anni - se appartenenti all'ottava qualifica o  ad
otto anni se appartenenti alla settima qualifica.
  I  candidati debbono essere in possesso di uno dei seguenti diplomi
di  laurea:  architettura,  lettere,  conservazioni  beni  culturali,
scienze  politiche,  storia,  scienze  naturali,  scienze biologiche,
scienze ambientali.
  Sono  ammessi  anche i candidati sprovvisti di laurea e comunque in
possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo  grado,  che
abbiano  maturato  nelle  qualifiche sopra indicate una anzianita' di
effettivo servizio incrementata di  cinque  anni  rispetto  a  quella
richiesta ai candidati laureati.
  Per  coloro  che  risultino  inquadrati ai sensi dell'art. 85 della
legge n.  312/1980  nell'ottava  o  settima  qualifica,  l'anzianita'
effettiva decorre dal 1 luglio 1979.
  I  candidati sono ammessi al concorso con riserva: l'esclusione per
difetto dei requisiti prescritti puo' essere  disposta  in  qualsiasi
momento, con motivato provvedimento rettorale.
  I requisiti di ammissione al concorso debbono essere posseduti alla
data  di  scadenza  del  termine  utile  per  la  presentazione delle
domande.