Art. 3.
                        Domande di ammissione
  Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta semplice  in
conformita'  allo  schema  allegato  al  presente  bando  di concorso
(allegato A), devono essere presentate all'Universita' degli studi di
Camerino, pena l'esclusione dal concorso, entro il termine perentorio
di trenta giorni, il cui computo inizia dal  giorno  successivo  alla
pubblicazione  del  presente  bando  nella  Gazzetta  Ufficiale della
Repubblica italiana.
  Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande  spedite  a
mezzo  raccomandata  con avviso di ricevimento entro il termine sopra
indicato. A tal fine fa fede il timbro a  data  dell'ufficio  postale
accettante.
  Alla  domanda,  entro gli stessi termini, dovranno essere allegati,
in originale  o  copia  autentica,  i  documenti  che  dimostrino  il
possesso  dei titoli utili ai fini dell'attribuzione del punteggio di
merito.
  Nella domanda  di  ammissione  al  concorso  i  candidati  dovranno
dichiarare sotto la loro personale responsabilita':
  a) cognome e nome;
  b) la data e il luogo di nascita;
  c)  la  qualifica funzionale ed il profilo professionale rivestiti,
data di inquadramento e universita' presso cui prestano servizio;
  d) il possesso del titolo di studio richiesto dall'art. 2 del bando
di concorso, con l'indicazione dell'anno in cui e' stato conseguito e
dell'istituto che lo ha rilasciato.
  Dalle  domande  dovra'  risultare,  altresi',  il  domicilio  o  il
recapito  cui  indirizzare  eventuali comunicazioni, con l'impegno di
segnalare tempestivamente le  variazioni  che  dovessero  intervenire
successivamente.
  Alla  domanda  dovra'  essere inoltre allegato l'elenco dei titoli,
presentati ai fini della  valutazione  di  merito,  sottoscritto  dal
candidato.
  L'amministrazione  non  terra'  conto  delle  domande che non siano
conformi a quanto indicato nel presente articolo.
  L'amministrazione  non  assume  alcuna   responsabilita'   per   la
dispersione  di comunicazioni, dipendente da inesatta indicazione del
recapito  da  parte  dell'aspirante  o  da  mancata,  oppure  tardiva
comunicazione  del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda,
ne' per eventuali disguidi postali o  telegrafici  non  imputabili  a
colpa grave dell'amministrazione stessa.