Art. 3. Domande di ammissione Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta semplice in conformita' allo schema allegato al presente bando di concorso (allegato A), devono essere presentate all'Universita' degli studi di Camerino, pena l'esclusione dal concorso, entro il termine perentorio di trenta giorni, il cui computo inizia dal giorno successivo alla pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. Alla domanda, entro gli stessi termini, dovranno essere allegati, in originale o copia autentica, i documenti che dimostrino il possesso dei titoli utili ai fini dell'attribuzione del punteggio di merito. Nella domanda di ammissione al concorso i candidati dovranno dichiarare sotto la loro personale responsabilita': a) cognome e nome; b) la data e il luogo di nascita; c) la qualifica funzionale ed il profilo professionale rivestiti, data di inquadramento e universita' presso cui prestano servizio; d) il possesso del titolo di studio richiesto dall'art. 2 del bando di concorso, con l'indicazione dell'anno in cui e' stato conseguito e dell'istituto che lo ha rilasciato. Dalle domande dovra' risultare, altresi', il domicilio o il recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni, con l'impegno di segnalare tempestivamente le variazioni che dovessero intervenire successivamente. Alla domanda dovra' essere inoltre allegato l'elenco dei titoli, presentati ai fini della valutazione di merito, sottoscritto dal candidato. L'amministrazione non terra' conto delle domande che non siano conformi a quanto indicato nel presente articolo. L'amministrazione non assume alcuna responsabilita' per la dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante o da mancata, oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa grave dell'amministrazione stessa.