Art. 5.
                          Titoli di merito
  La  valutazione  dei  titoli,  sara'  effettuata  dalla commissione
giudicatrice sulla base dei documenti prodotti dai candidati, per  le
categorie e con il punteggio qui di seguito indicati:
  a) titoli di studio: diploma di laurea, scuola di specializzazione,
dottorato di ricerca, fino ad un massimo di punti 12/40;
  b)  idoneita'  conseguita  ai  concorsi per esami di accesso a pari
qualifica funzionale della stessa area, fino ad un massimo  di  punti
2/40;
  c) pubblicazioni scientifiche, fino ad un massimo di punti 12/40;
  d) incarichi e servizi speciali, fino ad un massimo di punti 12/40;
  e) altri titoli, ivi comprese le idoneita' a concorsi per l'accesso
alle  qualifiche  funzionali  settima  e superiori della stessa area,
fino ad un massimo di punti 2/40.