Art. 7.
            Formulazione e approvazione della graduatoria
  I candidati saranno collocati nella graduatoria di merito  in  base
alla  votazione  complessiva  riportata che si determina sommando: il
punteggio conseguito nella valutazione dei titoli, la media dei  voti
riportati nelle prove scritte piu' il voto ottenuto nel colloquio.
  Con  decreto  rettorale  sara' approvata la graduatoria generale di
merito e dichiarato il vincitore.
  A  parita'  di  merito  precede  il  candidato  appartenente   alla
qualifica  funzionale  superiore;  a  parita' di qualifica precede il
candidato con maggior anzianita' effettiva nella qualifica stessa.
  La graduatoria finale sara' affissa all'albo dell'Universita'.
  Di detta affissione verra'  pubblicato  un  avviso  nella  Gazzetta
Ufficiale.  Dalla  data  di  pubblicazione  dell'avviso  decorrono  i
termini per eventuali impugnative.
  Ad ogni candidato verra' comunque comunicato  il  risultato  finale
ottenuto.
  Per  quanto  non  previsto  dal presente bando valgono, sempreche',
applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei pubblici  concorsi
contenute  nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e successive modifiche, nonche' le  disposizioni  di  cui  al
decreto  ministeriale  20  maggio  1983  e al decreto ministeriale 27
luglio 1988, n. 534.