Art. 7. Formulazione e approvazione della graduatoria I candidati saranno collocati nella graduatoria di merito in base alla votazione complessiva riportata che si determina sommando: il punteggio conseguito nella valutazione dei titoli, la media dei voti riportati nelle prove scritte piu' il voto ottenuto nel colloquio. Con decreto rettorale sara' approvata la graduatoria generale di merito e dichiarato il vincitore. A parita' di merito precede il candidato appartenente alla qualifica funzionale superiore; a parita' di qualifica precede il candidato con maggior anzianita' effettiva nella qualifica stessa. La graduatoria finale sara' affissa all'albo dell'Universita'. Di detta affissione verra' pubblicato un avviso nella Gazzetta Ufficiale. Dalla data di pubblicazione dell'avviso decorrono i termini per eventuali impugnative. Ad ogni candidato verra' comunque comunicato il risultato finale ottenuto. Per quanto non previsto dal presente bando valgono, sempreche', applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei pubblici concorsi contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modifiche, nonche' le disposizioni di cui al decreto ministeriale 20 maggio 1983 e al decreto ministeriale 27 luglio 1988, n. 534.