Art. 11.
   Presentazione dei documenti a seguito di assunzione in servizio
  Il  concorrente dichiarato vincitore, ai fini dell'accertamento dei
requisiti previsti, dovra' produrre entro  il  termine  previsto  dal
precedente  art.  10 una dichiarazione sostitutiva di certificazione,
ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998,
n. 403, attestante il possesso dei requisiti relativi ai:
  dati anagrafici;
  titolo di studio previsto dall'art. 2, lett. a) del presente  bando
di concorso;
  cittadinanza  italiana ovvero la cittadinanza di altro Stato membro
dell'Unione europea;
  godimento dei diritti politici;
  posizione nei riguardi degli obblighi militari;
  attestazione risultante dal certificato del casellario giudiziale.
  Dovra' essere prodotto in carta legale il  seguente  documento,  in
data  non  anteriore  a  sei  mesi  rispetto alla data di stipula del
contratto:
  1) certificato rilasciato da una unita'  sanitaria  locale,  ovvero
dall'ufficiale  sanitario  del  comune  di  residenza  o da un medico
militare, ai sensi  delle  vigenti  disposizioni  di  legge,  con  la
precisazione  che  si  e'  eseguito  l'accertamento  sierologico  del
sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.  Gli
invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre, altresi', ai sensi
dell'art.  19,  secondo  comma,  della   legge   n.   482/1968,   una
dichiarazione  legalizzata  da un ufficiale sanitario comprovante che
l'invalido, per la  natura  ed  il  grado  della  sua  invalidita'  o
mutilazione,   non   puo'  riuscire  di  pregiudizio  alla  salute  e
all'incolumita' dei compagni di lavoro; l'Amministrazione sottoporra'
a visita medica di controllo il vincitore del concorso, in base  alla
normativa vigente.
  Inoltre,   il   vincitore   dovra'   produrre   anche  le  seguenti
dichiarazioni:
  a) dichiarazione relativa a incompatibilita' e cumulo  di  impieghi
di  cui agli articoli 60 e 65, titolo V, capi I e II, del decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.  3  -  Statuto  degli
impiegati civili dello Stato;
  b) dichiarazione dei servizi resa ai sensi dell'art. 145, parte II,
titolo  I,  del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza
dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato  con  decreto
del Presidente della Repubblica n. 1092 del 29 dicembre 1973.
  I documenti si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti
a  mezzo  di  raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine
suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio  postale
accettante.
  Il  vincitore  stesso  sara'  invitato a regolarizzare entro trenta
giorni, decorrenti dalla  data  di  ricezione  dell'invito,  pena  la
risoluzione  del contratto, la documentazione incompleta o affetta da
vizio sanabile.
  I candidati indigenti hanno facolta' di produrre in carta libera  i
documenti   di  cui  al  presente  articolo,  purche'  esibiscano  il
certificato   di   poverta',   con   la   citazione   degli   estremi
dell'attestato dell'autorita' di pubblica sicurezza.