Art. 5. T i t o l i Saranno valutati, ai fini della formazione della graduatoria di merito l'anzianita' di servizio ed i carichi di famiglia. Per i titoli sara' attribuito un punteggio complessivo pari a 60/100 o equivalente, ripartito fra le seguenti categorie: anzianita' di servizio, fino ad un massimo di punti 45; carichi di famiglia, fino ad un massimo di punti 15. Qualora l'anzianita' di servizio costituisca requisito per accedere al concorso, o ne legittimi l'accesso, gli anni di servizio valutati a tal fine non possono essere presi in considerazione per l'assegnazione del punteggio riservato al servizio. Per carico di famiglia si intende quello rilevato dallo stato di famiglia e saranno considerate persone a carico ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio, le stesse persone per cui si avrebbe diritto alle detrazioni fiscali ai sensi della vigente normativa. Sara' cura della Commissione esaminatrice stabilire i criteri per la ripartizione del suddetto punteggio. La valutazione dei titoli, previa indicazione dei criteri, sara' effettuata dalla commissione esaminatrice dopo la prova selettiva e prima che si proceda alla correzione dei relativi elaborati. Il risultato della valutazione dei titoli, sara' reso noto agli interessati, mediante affissione all'Albo ufficiale di questa Universita'. Saranno valutati solo i titoli prodotti in originale o in copia autenticata o in copia dichiarata conforme all'originale mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403 conformemente all'allegato modello B, corredata di fotocopia di un documento di identita' in corso di validita'. Saranno inoltre valutati i titoli dichiarati, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, nella domanda di partecipazione al concorso o mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione, conformemente all'allegato modello C. l titoli stessi dovranno essere prodotti unitamente alla domanda oppure dovranno essere spediti con raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine utile per la presentazione delle domande, pena la non valutazione. Non potranno essere presi in considerazione altri titoli presentati successivamente. l titoli relativi a servizi prestati comunque presso l'Universita' degli studi di Perugia o presso istituzioni alle quali afferisce ufficialmente l'Universita' di Perugia, ai fini della valutazione, saranno acquisiti d'ufficio secondo quanto prevede la legge 7 agosto 1990, n. 241. Nel caso in cui venga riscontrata discordanza tra i servizi che dovranno, comunque, essere dichiarati nella domanda, rispetto a quelli risultanti agli atti di questa Amministrazione, fara' fede, fino a prova contraria, la relativa documentazione in possesso di questa Universita'.