Art. 5.
                             T i t o l i
  Saranno  valutati,  ai  fini  della formazione della graduatoria di
merito l'anzianita' di servizio ed  i  carichi  di  famiglia.  Per  i
titoli  sara'  attribuito  un  punteggio  complessivo pari a 60/100 o
equivalente, ripartito fra le seguenti categorie:
  anzianita' di servizio, fino ad un massimo di punti 45;
  carichi di famiglia, fino ad un massimo di punti 15.
  Qualora l'anzianita' di servizio costituisca requisito per accedere
al concorso, o ne legittimi l'accesso, gli anni di servizio  valutati
a   tal   fine   non  possono  essere  presi  in  considerazione  per
l'assegnazione del punteggio riservato al servizio.
  Per carico di famiglia si intende quello rilevato  dallo  stato  di
famiglia   e   saranno   considerate   persone   a   carico  ai  fini
dell'attribuzione del relativo punteggio, le stesse persone  per  cui
si  avrebbe  diritto  alle  detrazioni fiscali ai sensi della vigente
normativa.
  Sara'  cura  della Commissione esaminatrice stabilire i criteri per
la ripartizione del suddetto punteggio.
  La valutazione dei titoli, previa indicazione  dei  criteri,  sara'
effettuata  dalla  commissione esaminatrice dopo la prova selettiva e
prima che si proceda  alla  correzione  dei  relativi  elaborati.  Il
risultato   della  valutazione  dei  titoli,  sara'  reso  noto  agli
interessati,  mediante  affissione  all'Albo  ufficiale   di   questa
Universita'.
  Saranno  valutati  solo  i  titoli prodotti in originale o in copia
autenticata o in copia  dichiarata  conforme  all'originale  mediante
dichiarazione  sostitutiva  di  atto  di notorieta' resa ai sensi del
decreto del Presidente della  Repubblica  20  ottobre  1998,  n.  403
conformemente  all'allegato  modello  B, corredata di fotocopia di un
documento di identita' in corso di validita'.
  Saranno inoltre valutati i titoli dichiarati, ai sensi del  decreto
del  Presidente  della  Repubblica  20  ottobre  1998,  n. 403, nella
domanda  di  partecipazione  al  concorso  o  mediante  dichiarazione
sostitutiva di certificazione, conformemente all'allegato modello C.
  l  titoli  stessi  dovranno essere prodotti unitamente alla domanda
oppure  dovranno  essere  spediti  con  raccomandata  con  avviso  di
ricevimento  entro  il  termine  utile  per  la  presentazione  delle
domande, pena la  non  valutazione.  Non  potranno  essere  presi  in
considerazione altri titoli presentati successivamente.
  l  titoli relativi a servizi prestati comunque presso l'Universita'
degli studi di Perugia o  presso  istituzioni  alle  quali  afferisce
ufficialmente  l'Universita'  di  Perugia, ai fini della valutazione,
saranno acquisiti d'ufficio secondo quanto prevede la legge 7  agosto
1990,  n.  241.  Nel  caso in cui venga riscontrata discordanza tra i
servizi che dovranno,  comunque,  essere  dichiarati  nella  domanda,
rispetto  a  quelli  risultanti  agli atti di questa Amministrazione,
fara' fede, fino a prova contraria,  la  relativa  documentazione  in
possesso di questa Universita'.