Art. 6.
                            Prove d'esame
  Alla  prova  selettiva  verra'  attribuito un punteggio complessivo
pari a 40/100, o equivalente e  consistera'  in  quesiti  a  risposta
multipla  volti ad accertare la conoscenza delle mansioni inerenti il
profilo da ricoprire, dell'organizzazione strutturale dell'Ateneo  di
Perugia e/o di elementi di cultura generale.
  La  prova  stessa  non  si  intende  superata  se  il candidato non
consegue la votazione di almeno 28/40 o equivalente.
  Il punteggio finale e' dato dalla somma del voto  conseguito  nella
prova selettiva sommato al punteggio conseguito nella valutazione dei
titoli.