Art. 6. Prove d'esame Alla prova selettiva verra' attribuito un punteggio complessivo pari a 40/100, o equivalente e consistera' in quesiti a risposta multipla volti ad accertare la conoscenza delle mansioni inerenti il profilo da ricoprire, dell'organizzazione strutturale dell'Ateneo di Perugia e/o di elementi di cultura generale. La prova stessa non si intende superata se il candidato non consegue la votazione di almeno 28/40 o equivalente. Il punteggio finale e' dato dalla somma del voto conseguito nella prova selettiva sommato al punteggio conseguito nella valutazione dei titoli.