Art. 4.
                   Inammissibilita' della domanda
               regolarizzazioni, eclusione, decadenza
  Non e' ammessa la domanda che sia stata presentata oltre il termine
stabilito  dall'art.  3,  ne'  la  domanda  priva  della  firma   del
candidato.
  Non  e' disposta l'esclusione nei confronti del candidato che nella
domanda di partecipazione al concorso abbia omesso una o  piu'  delle
dichiazioni  prescritte  a  pena  di  esclusione qualora dal contesto
delle domande stesse o dalla documentazione prodotta, possa desumersi
sufficiente indicazione del possesso dei requisiti o degli elementi o
circostanze che avrebbero dovute essere dichiarati sotto  la  propria
responsabilita' dal candidato stesso nella domanda di partecipazione.
  E'  ammessa  la  regolarizzazione  della  domanda  nella  quale  le
dichiarazioni prescritte di cui all'art. 3 siano state  eventualmente
rese in maniera parziale o omesse; in tali casi la Stazione zoologica
"A. Dohrn" concede al candidato il termine perentorio di giorni dieci
per  provvedere  alla  regolarizzazione; in mancanza dell'adempimento
richiesto,  si   procedera'   all'esclusione   dell'interessato   dal
concorso:
  Sono esclusi dai concorsi:
  a)  i  candidati  che, nella domanda di partecipazione, non abbiano
indicato la Posizione per la quale intendono concorrere;
  b) coloro che abbiano usufruito dei benefici previsti  dall'art.  3
della  legge  24  maggio  1970,  n. 336, e successive modificazioni e
integrazioni;
  c) i cittadini esclusi dall'elettorato politico attivo e coloro che
siano stati revocati o destituiti o dichiarati decaduti  dall'impiego
presso  una  pubblica  amministrazione, ai sensi dell'art. 127, primo
comma, lettera d), del testo unico delle disposizioni concernenti  lo
statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
  L'esclusione  e'  disposta  sulla base delle dichiarazioni rese dal
candidato nella sua domanda ovvero sulla  base  della  documentazione
prodotta  ovvero  ancora  sulla  base  di  accertamenti  svolti dalla
Stazione zoologica "A. Dohrn".
  Qualora i motivi che determinano l'esclusione siano accertati  dopo
l'espletamento dal concorso, la Stazione zoologica "A. Dohrn" dispone
la  decadenza  da  ogni  diritto  conseguente  alla partecipazione al
concorso con provvedimento motivato secondo le modalita'  di  cui  al
precedente art. 2.
  Allo  stesso  modo sara' disposta la decadenza dei candidati di cui
eventualmente risulti non veritiera una delle  dichiarazioni  di  cui
all'art. 3.