Art. 6.
                          Titoli valutabili
  Le  commissioni  esaminatrici  disporranno  complessivamente  di 30
punti per la valutazione dei titoli.
  I titoli valutabili sono i seguenti:
  A) titoli di studio: sara'  valutato  il  punteggio  riportato  nel
conseguimento del titolo di studio richiesto per la partecipazione al
concorso: ..... fino a un max punti 5;
  altri titoli di studio superiori ..... fino a un max punti 1;
  B) attivita' lavorativa: saranno valutati i servizi prestati presso
amministrazioni  pubbliche  e/o  private in relazione alla pertinenza
con l'attivita' prevista per il posto a concorso: fino a un max punti
20;
  C)  qualificazione   professionale:   diplomi   di   qualificazione
professionale    o   partecipazione   a   corsi   di   qualificazione
professionali  pertinenti  all'attivita'  prevista   per   il   posto
concorso; possesso del brevetto di immersione subacqueo con ARA:
 ..... fino a un max punti 4.
  Le   commissioni  esaminatrici  determineranno  i  criteri  per  la
suddivisione dei punteggi massimi attribuiti a ciascuna categoria  di
titoli  prima  di  aver preso visione della documentazione presentata
dai candidati.
  I titoli dovranno  essere  posseduti  alla  data  di  scadenza  del
termine  stabilito  per  l'inoltro  delle  domande  di  ammissione al
concorso.
  La valutazione dei titoli  sara'  effettuata  successivamente  alle
prove  scritte,  prima  che  si  proceda alla correzione dei relativi
elaborati, nei confronti dei soli candidati che avranno sostenuto  le
prove stesse.