Art. 6. Titoli valutabili Le commissioni esaminatrici disporranno complessivamente di 30 punti per la valutazione dei titoli. I titoli valutabili sono i seguenti: A) titoli di studio: sara' valutato il punteggio riportato nel conseguimento del titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso: ..... fino a un max punti 5; altri titoli di studio superiori ..... fino a un max punti 1; B) attivita' lavorativa: saranno valutati i servizi prestati presso amministrazioni pubbliche e/o private in relazione alla pertinenza con l'attivita' prevista per il posto a concorso: fino a un max punti 20; C) qualificazione professionale: diplomi di qualificazione professionale o partecipazione a corsi di qualificazione professionali pertinenti all'attivita' prevista per il posto concorso; possesso del brevetto di immersione subacqueo con ARA: ..... fino a un max punti 4. Le commissioni esaminatrici determineranno i criteri per la suddivisione dei punteggi massimi attribuiti a ciascuna categoria di titoli prima di aver preso visione della documentazione presentata dai candidati. I titoli dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per l'inoltro delle domande di ammissione al concorso. La valutazione dei titoli sara' effettuata successivamente alle prove scritte, prima che si proceda alla correzione dei relativi elaborati, nei confronti dei soli candidati che avranno sostenuto le prove stesse.