Art. 8. Prove di esame Per le prove di esame le commissioni disporra' complessivamente di 70 punti cosi' ripartiti: 40 punti per le prove scritte, di cui una a carattere teorico-pratico; 30 punti per l'esame orale. Gli esami consisteranno in: 1) due prove scritte, di cui una a carattere teorico-pratico, atte a valutare le conoscenze generali del candidato e quelle di cui all'art. 2, lettera e); 2) una prova orale consistente in un coloquio su argomenti attinenti le specifiche del bando e la verifica della conoscenza della lingua inglese; 3) una prova di idoneita', scritta ed orale, riservata ai candicati appartenenti ad uno degli Stati membri dell'Unione europea, tendente ad accertare l'adeguata conoscenza della lingua italiana. I programmi relativi sono riportati nell'allegato 3 del bando di concorso. Saranno ammessi a sostenere la prova orale soltanto i candidati che avranno riportato in ognuna delle singole prove scritte un punteggio non inferiore a 14 punti su 20. Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale verra' data comunicazione del voto riportato nelle prove scritte. Saranno inclusi nella graduatoria di merito i candidati che, nella prova orale avranno riportato un punteggio non inferiore a 21 punti su 30. Il punteggio complessivo, per i candidati che avranno superato la prova orale, sara' determinato dalla somma delle votazioni conseguite nelle singole prove di esame nonche' dal punteggio riportato dalla valutazione dei titoli. I candidati riceveranno personale comunicazione circa la data e la sede in cui avranno luogo le prove dei concorsi con l'osservanza dei seguenti termini di preavviso: quindici giorni per le prove scritte; venti giorni per la prova orale. Il diario della prova scritta e della prova pratica e la sede sara', inoltre, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove di esame nei giorni fissati saranno dichiarati decaduti dal concorso.