Art. 4.
                             T i t o l i
  I candidati dovranno, altresi, dichiarare nella  domanda  i  titoli
per  i  quali  chiedono  la  valutazione  ed  allegare, a pena di non
valutazione,  i  documenti  ufficiali  in  originale  od   in   copia
autenticata,  che  comprovino il possesso dei titoli indicati, ovvero
una  autocertificazione   del   possesso   dei   medesimi   indicando
analiticamente i riferimenti necessari alla individuazione dei titoli
e l'eventuale votazione riportata.
  Le  pubblicazioni  dovranno  essere  presentate  in  originale o in
fotocopia, purche' venga contestualmente allegata  una  dichiarazione
sostitutiva   dell'atto   di  notorieta',  nella  quale  i  candidati
dichiarino  che  le  fotocopie  allegate  sono  conformi  alle  opere
originali.
  Qualora  la  suddetta documentazione venga spedita per posta ovvero
presentata da persona diversa dai candidati, dovra'  essere  prodotta
anche copia fotostatica, fronte e retro, di un documento di identita'
del sottoscrittore.
  Qualora  nei  casi richiesti non venga prodotta copia del documento
di identita', i candidati verranno ammessi al  concorso,  ma  non  si
procedera' alla valutazione dei titoli.
  Non  verranno  presi  in considerazione i titoli e le dichiarazioni
sostitutive  non  conformi  alle  caratteristiche  richieste  o   che
perverranno  a  questa  amministrazione  dopo il termine utile per la
presentazione delle domande di partecipazione al concorso.
  Ai sensi del comma 3 dell'art. 11 del decreto del Presidente  della
Repubblica  20  ottobre  1998, n. 403, fermo restando quanto previsto
dall'art. 26 della legge n.  15/1968,  qualora  dal  controllo  delle
dichiarazioni  sostitutive  emerga  la  non veridicita' del contenuto
della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente
conseguenti  al  provvedimento emanato sulla base della dichiarazione
non veritiera.