Art. 8. Approvazione della graduatoria La graduatoria di merito sara' formata sulla base del punteggio complessivo riportato da ciascun candidato, con l'osservanza, a parita' di merito, delle preferenze previste dal precedente art. 7. E' dichiarato vincitore del concorso il candidato che risultera' utilmente collocato nella graduatoria di merito. La graduatoria e' approvata con decreto direttoriale e rimane efficace per un termine di diciotto mesi. La graduatoria stessa verra' pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica. Di tale pubblicazione sara' data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.