Art. 7.
                   Approvazione della graduatoria
  La  graduatoria  di  merito  sara' formata sulla base del punteggio
complessivo riportato  da  ciascun  candidato,  con  l'osservanza,  a
parita' di merito, delle preferenze previste dal precedente art. 6.
  E'  dichiarato  vincitore  del concorso il candidato che risultera'
utilmente collocato nella graduatoria di merito.
  La graduatoria e'  approvata  con  decreto  direttoriale  e  rimane
efficace per un termine di diciotto mesi.
  La  graduatoria  stessa  verra' pubblicata nel Bollettino ufficiale
del  Ministero  dell'universita'  e  della  ricerca   scientifica   e
tecnologica. Di tale pubblicazione sara' data notizia mediante avviso
nella   Gazzetta   Ufficiale   della   Repubblica.   Dalla   data  di
pubblicazione di detto avviso decorre il  termine  per  le  eventuali
impugnative.