Art. 8.
      Formazione, approvazione e pubblicita' della graduatoria
  La  commissione  esaminatrice formera' la graduatoria di merito con
l'indicazione  del  punteggio  complessivo  conseguito   da   ciascun
candidato, nella valutazione dei titoli e del colloquio. A parita' di
merito saranno applicate le preferenze previste dalla legge.
  Il Presidente dell'Istituto, con propria disposizione, riconosciuta
la  regolarita' del procedimento, approvera' la graduatoria di merito
e dichiarera' i  vincitori  sotto  condizione  dell'accertamento  dei
requisiti per l'ammissione all'impiego.
  La  graduatoria  sara'  affissa  all'albo  dell'Istituto.  Di  tale
affissione  verra'  data  notizia  mediante  avviso  inserito   nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
  Dalla  data  di  pubblicazione  del  suddetto  avviso decorrera' il
termine per le eventuali impugnative.