Art. 8. Ammissione ai corsi Le graduatorie di merito saranno depositate e affisse per dieci giorni dalla conclusione di concorsi presso il settore dottorati dell'ateneo. Chiunque vi abbia interesse ha facolta' di prenderne visione entro il termine anzidetto. Dalla data di affissione decorre il termine per eventuali impugnative. I candidati saranno ammessi ai corsi secondo l'ordine di graduatoria fino alla concorrenza del numero dei posti messi a concorso per ogni corso di dottorato. In corrispondenza di eventuali rinunce degli aventi diritto subentreranno altrettanti candidati secondo l'ordine di graduatoria. In caso di utile collocamento in piu' graduatorie, il candidato dovra' esercitare opzione per un solo corso di dottorato. I vincitori del concorso dovranno presentare o far pervenire entro il termine perentorio di giorni quindici che decorrono dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti: a) una fotocopia del documento di identita'; b) una fotografia in formato tessera; c) autocertificazione di cittadinanza; d) autocertificazione del diploma di scuola secondaria superiore con relativa votazione; e) autocertificazione della laurea con relativa votazione; f) dichiarazione di non contemporanea iscrizione ad una scuola di specializzazione; g) dichiarazione di non aver usufruito in precedenza di altre borse di studio di dottorato; I cittadini comunitari non italiani devono autocertificare i seguenti requisiti: 1) godere dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza o di provenienza; 2) essere in possesso, fatta eccezione della titolarita' della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica; 3) avere adeguata conoscenza della lingua italiana. I cittadini italiani e comunitari che intendano fruire della borsa di studio di cui al successivo art. 8 del presente bando dovranno inoltre produrre autocertificazione sul reddito personale complessivo annuo. Gli atti e i documenti redatti in lingua straniera devono essere tradotti e legalizzati dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero e devono essere conformi alle disposizioni vigenti nello Stato stesso.