Art. 8.
                         Ammissione ai corsi
  Le graduatorie di merito saranno depositate  e  affisse  per  dieci
giorni  dalla  conclusione  di  concorsi  presso il settore dottorati
dell'ateneo. Chiunque vi abbia interesse  ha  facolta'  di  prenderne
visione  entro il termine anzidetto. Dalla data di affissione decorre
il termine per eventuali impugnative.
  I  candidati  saranno  ammessi  ai  corsi   secondo   l'ordine   di
graduatoria  fino  alla  concorrenza  del  numero  dei  posti messi a
concorso per ogni corso di dottorato. In corrispondenza di  eventuali
rinunce  degli  aventi  diritto  subentreranno  altrettanti candidati
secondo l'ordine di graduatoria.
  In caso di utile collocamento in  piu'  graduatorie,  il  candidato
dovra' esercitare opzione per un solo corso di dottorato.
  I  vincitori del concorso dovranno presentare o far pervenire entro
il termine perentorio di giorni quindici  che  decorrono  dal  giorno
successivo  a  quello  in  cui avranno ricevuto il relativo invito, i
seguenti documenti:
  a) una fotocopia del documento di identita';
  b) una fotografia in formato tessera;
  c) autocertificazione di cittadinanza;
  d) autocertificazione del diploma di  scuola  secondaria  superiore
con relativa votazione;
  e) autocertificazione della laurea con relativa votazione;
  f)  dichiarazione  di non contemporanea iscrizione ad una scuola di
specializzazione;
  g) dichiarazione di non aver usufruito in precedenza di altre borse
di studio di dottorato;
  I  cittadini  comunitari  non  italiani  devono  autocertificare  i
seguenti requisiti:
  1)  godere  dei  diritti  civili  e  politici  anche negli stati di
appartenenza o di provenienza;
  2) essere in possesso,  fatta  eccezione  della  titolarita'  della
cittadinanza  italiana,  di  tutti gli altri requisiti previsti per i
cittadini della Repubblica;
  3) avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
  I cittadini italiani e comunitari che intendano fruire della  borsa
di  studio  di  cui  al successivo art. 8 del presente bando dovranno
inoltre produrre autocertificazione sul reddito personale complessivo
annuo.
  Gli atti e i documenti redatti in lingua  straniera  devono  essere
tradotti e legalizzati dalle competenti rappresentanze diplomatiche o
consolari   italiane   all'estero   e  devono  essere  conformi  alle
disposizioni vigenti nello Stato stesso.