Art. 9.
                    Borsa di studio e contributi
  I vincitori del concorso saranno nominati con decreto rettorale.
  I  contibuti  per  l'iscrizione  ai  corsi  di dottorato di ricerca
saranno compresi nell'intervallo tra le seguenti due cifre:
  dottorati di economia da L. 2.000.000 a L. 6.000.000;
  dottorati di medicina da L. 1.500.000 a L. 2.000.000;
  dottorati di lettere da L. 1.200.000 a L. 1.500.000;
  dottorati di ingegneria da L. 2.000.000 a L. 3.000.000;
  dottorati di scienze da L. 1.200.000 a L. 1.500.000;
  dottorati di giurisprudenza da L. 1.500.000 a L. 2.000.000,
  e stabiliti dai  collegi  dei  docenti  dei  dottorati  di  ricerca
secondo la normativa vigente.
  I  titolari  di  borse  di  studio sono esonerati dal pagamento dei
contributi di iscrizione.
  Il pubblico dipendente ammesso ai corsi di dottorato di ricerca,  a
domanda, fin dall'inizio e per tutta la durata del corso, e' posto in
congedo   straordinario   per  motivi  di  studio  senza  assegno  ed
usufruisce della borsa di  studio  ove  ricorrano  le  condizioni  di
reddito richieste.
  Il  periodo  di  congedo  straordinario  e'  utile  ai  fini  della
progressione in  carriera  e  del  trattamento  di  quiescenza  e  di
previdenza.
  Gli  iscritti hanno l'obbligo di frequentare i corsi di dottorato e
di compiere  continuativamente  attivita'  di  studio  e  di  ricerca
nell'ambito delle strutture destinate a tal fine secondo le modalita'
che saranno fissate dal collegio dei docenti.
                               Art. 9.
                        Tutela della privacy
  L'amministrazione  universitaria,  con  riferimento  alla  legge 31
dicembre 1996, n. 675  e  successive  integrazioni  e  modificazioni,
recante  disposizioni sulla tutela delle persone e di altri soggetti,
si impegna ad utilizare i dati personali forniti dal  candidato  solo
per   fini   istituzionali   e  per  l'espletamento  delle  procedure
concorsuali.
  Roma, 16 settembre 1999.
                                            Il rettore: Finazzi Agro'
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