Art. 9. Borsa di studio e contributi I vincitori del concorso saranno nominati con decreto rettorale. I contibuti per l'iscrizione ai corsi di dottorato di ricerca saranno compresi nell'intervallo tra le seguenti due cifre: dottorati di economia da L. 2.000.000 a L. 6.000.000; dottorati di medicina da L. 1.500.000 a L. 2.000.000; dottorati di lettere da L. 1.200.000 a L. 1.500.000; dottorati di ingegneria da L. 2.000.000 a L. 3.000.000; dottorati di scienze da L. 1.200.000 a L. 1.500.000; dottorati di giurisprudenza da L. 1.500.000 a L. 2.000.000, e stabiliti dai collegi dei docenti dei dottorati di ricerca secondo la normativa vigente. I titolari di borse di studio sono esonerati dal pagamento dei contributi di iscrizione. Il pubblico dipendente ammesso ai corsi di dottorato di ricerca, a domanda, fin dall'inizio e per tutta la durata del corso, e' posto in congedo straordinario per motivi di studio senza assegno ed usufruisce della borsa di studio ove ricorrano le condizioni di reddito richieste. Il periodo di congedo straordinario e' utile ai fini della progressione in carriera e del trattamento di quiescenza e di previdenza. Gli iscritti hanno l'obbligo di frequentare i corsi di dottorato e di compiere continuativamente attivita' di studio e di ricerca nell'ambito delle strutture destinate a tal fine secondo le modalita' che saranno fissate dal collegio dei docenti. Art. 9. Tutela della privacy L'amministrazione universitaria, con riferimento alla legge 31 dicembre 1996, n. 675 e successive integrazioni e modificazioni, recante disposizioni sulla tutela delle persone e di altri soggetti, si impegna ad utilizare i dati personali forniti dal candidato solo per fini istituzionali e per l'espletamento delle procedure concorsuali. Roma, 16 settembre 1999. Il rettore: Finazzi Agro' ----------------------------------------