Art. 10. Ai dottorandi italiani e comunitari, con reddito annuo personale complessivo non superiore a quindici milioni di lire, verra' conferita nei limiti stabiliti dal precedente art. 1, ai sensi e con le modalita' stabilite dalla normativa vigente, una borsa di studio. I dottorandi vincitori di borse di studio conferite dall'Universita' su fondi ripartiti dai decreti del Ministro di cui all'art. 4, comma 3, della legge 3 luglio 1998, n. 210, sono esonerati preventivamente dai contributi per l'accesso e la frequenza dei corsi, stabiliti nella misura di L. 1.000.000 secondo i criteri adottati dal consiglio di amministrazione. Le borse di studio sono assegnate previa valutazione comparativa del merito e secondo l'ordine definito nella relativa graduatoria. A parita' di merito prevale la valutazione della situazione economica determinata ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 aprile 1997. Il pagamento delle borse e' subordinato all'avvenuto accredito dei fondi a questo Ateneo. La sospensione o l'esclusione dal corso comporta, nel caso di fruizione della borsa di studio, la restituzione delle rate corrisposte con applicazione degli interessi di legge.