Art. 10.
  Ai  dottorandi  italiani  e comunitari, con reddito annuo personale
complessivo  non  superiore  a  quindici  milioni  di  lire,   verra'
conferita  nei limiti stabiliti dal precedente art. 1, ai sensi e con
le modalita' stabilite dalla normativa vigente, una borsa di studio.
  I   dottorandi   vincitori   di   borse   di    studio    conferite
dall'Universita'  su  fondi ripartiti dai decreti del Ministro di cui
all'art. 4, comma  3,  della  legge  3  luglio  1998,  n.  210,  sono
esonerati preventivamente dai contributi per l'accesso e la frequenza
dei  corsi,  stabiliti nella misura di L. 1.000.000 secondo i criteri
adottati dal consiglio di amministrazione.
  Le borse di studio sono assegnate  previa  valutazione  comparativa
del merito e secondo l'ordine definito nella relativa graduatoria.  A
parita'  di  merito prevale la valutazione della situazione economica
determinata ai sensi del decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri del 30 aprile 1997.
  Il  pagamento delle borse e' subordinato all'avvenuto accredito dei
fondi a questo  Ateneo.  La  sospensione  o  l'esclusione  dal  corso
comporta,   nel   caso   di  fruizione  della  borsa  di  studio,  la
restituzione delle rate corrisposte con applicazione degli  interessi
di legge.