Art. 12.
  Il  pubblico dipendente ammesso ai corsi di dottorato di ricerca e'
collocato, a domanda, fin dall'inizio  e  per  tutta  la  durata  del
corso, in congedo straordinario per motivi di studio senza assegno ed
usufruisce  della  borsa  di  studio  ove  ricorrano le condizioni di
reddito richieste.
  Il  periodo  di  congedo  straordinario  e'  utile  ai  fini  della
progressione  di  carriera  e  del  trattamento  di  quiescenza  e di
previdenza.