Art. 14.
  Alla fine di ciascun  anno  gli  iscritti  ai  corsi  di  dottorato
avranno  l'obbligo  di  presentare  una  particolareggiata  relazione
sull'attivita' e le ricerche svolte al collegio dei docenti,  che  ne
curera' la conservazione e che, previa valutazione della assiduita' e
dell'operosita'  dimostrata  dall'iscritto  al  corso,  proporra'  al
rettore  l'esclusione  ovvero  il  proseguimento  del  dottorato   di
ricerca.