Art. 15.
  Il  titolo di dottore di ricerca verra' conferito a conclusione del
corso  a  chi  avra'  conseguito  risultati   di   rilevante   valore
scientifico   documentati  da  una  dissertazione  finale  scritta  e
accertati da una apposita commissione.
  Il presente decreto e' inserito nella raccolta ufficiale interna ed
inviato  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana, che ne
curera' la pubblicazione.
  Cassino, 9 settembre 1999
                                                   Il rettore: Pecere
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