Art. 15. Il titolo di dottore di ricerca verra' conferito a conclusione del corso a chi avra' conseguito risultati di rilevante valore scientifico documentati da una dissertazione finale scritta e accertati da una apposita commissione. Il presente decreto e' inserito nella raccolta ufficiale interna ed inviato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, che ne curera' la pubblicazione. Cassino, 9 settembre 1999 Il rettore: Pecere ----------------------------------------