Art. 7.
  Ogni  commissione, per la valutazione di ciascun candidato, dispone
di sessanta punti per ognuna delle due prove.
  E' ammesso al colloquio il candidato che abbia  superato  la  prova
scritta con una votazione non inferiore a 40/60.
  Il  colloquio  si  intende  superato  se  il  candidato ottiene una
votazione di almeno 40/60.
  Alla fine di ogni seduta dedicata alla prova orale  la  commissione
giudicatrice    forma   l'elenco   dei   candidati   esaminati,   con
l'indicazione dei voti da  ciascuno  riportati  nella  prova  stessa.
L'elenco,   sottoscritto   dal  presidente  e  dal  segretario  della
commissione, e' affisso nel medesimo giorno nell'albo della  facolta'
e del dipartimento presso cui si e' svolta la prova.
  Espletate   le  prove  del  concorso,  la  commissione  compila  la
graduatoria generale di  merito  sulla  base  della  somma  dei  voti
riportati da ciascun candidato nelle singole prove.