Art. 8.
  I   candidati   saranno   ammessi  ai  corsi  secondo  l'ordine  di
graduatoria fino alla  concorrenza  del  numero  dei  posti  messi  a
concorso  per ogni corso di dottorato. In corrispondenza di eventuali
rinunce  degli  aventi   diritto   prima   dell'inizio   del   corso,
subentreranno    altrettanti   candidati   secondo   l'ordine   della
graduatoria.
  In caso di utile collocamento in  piu'  graduatorie,  il  candidato
dovra' esercitare opzione per un solo corso di dottorato.
  I  cittadini  stranieri che abbiano superato le prove d'esame, sono
ammessi, senza borsa di studio,  al  dottorato  in  soprannumero  nel
limite  della meta' dei posti istituiti con arrotondamento all'unita'
per eccesso.