Art. 3-bis.
                             T i t o l i
  La valutazione dei titoli sara' effettuata sulla base dei documenti
presentati dai candidati, secondo le categorie di punteggio  previste
nell'allegato 3 al presente bando.
  Tali  titoli,  in  carta  semplice,  possono  essere  allegati alla
domanda in originale, in copia autenticata o in fotocopia  con  unita
autodichiarazione,  in  forma di dichiarazione sostitutiva di atto di
notorieta',  che  ne  attesti  la   conformita'   all'originale.   La
sottoscrizione  della dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'
non e' piu soggetta ad autenticazione ove  apposta  in  presenza  del
dipendente   addetto   al  ricevimento,  ovvero  sia  accompagnata  a
fotocopia, anche non autenticata, di un documento  di  identita'  del
sottoscrittore.
  Ai  sensi  del  decreto  del Presidente della Repubblica 20 ottobre
1998, n. 403, tali titoli, eccettuate le pubblicazioni, sono altresi'
comprovabili mediante  dichiarazione  sostitutiva  di  certificazione
che,  per  poter  essere valutata dalla commissione, dovra' contenere
tutti gli elementi e dati essenziali del certificato sostituito.
  Si  precisa  che,  con  riguardo  ai titoli relativi agli incarichi
svolti nell'ambito di  rapporti  di  servizio  presso  universita'  e
pubbliche  amministrazioni, verranno presi in considerazione solo gli
incarichi per i quali vi sia stato un formale atto di assegnazione.
  Resta salva la possibilita' per l'amministrazione di  procedere  ad
idonei  controlli  sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive.
Si fa presente, altresi', che le dichiarazione mendaci o  false  sono
punibili ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia
e  nei  casi  piu' gravi possono comportare l'interdizione temporanea
dai  pubblici  uffici,  ferma  restando  la  decadenza  dai  benefici
eventualmente  conseguenti  al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera.
  Non saranno valutati i titoli eventualmente gia' prodotti a  questa
amministrazione cui il candidato faccia riferimento, ne' i titoli che
dovessero  pervenire  a  questa  amministrazione successivamente alla
scadenza del termine utile per  la  presentazione  delle  domande  di
partecipazione o che comunque facciano riferimento a periodi o eventi
successivi a tale data.
  Ai  sensi  dell'art.  11  del  decreto  ministeriale n. 534/1988 la
commissione determinera'  i  criteri  di  valutazione  dei  titoli  e
procedera'  alla  stessa prima dello svolgimento delle prove scritte.
Il risultato di tale  valutazione  sara'  visibile  agli  interessati
prima  della  effettuazione  delle  prove  scritte  sul seguente sito
Internet     dell'Universita'     degli     studi     di     Bologna:
http://www.unibo.it/avl/vita/vita.htm
  Come  previsto  dallo  stesso  art.  11,  soltanto  i candidati che
abbiano ottenuto in sede di valutazione dei titoli  un  punteggio  di
almeno  20/40  saranno  convocati  per  lo  svolgimento  delle  prove
scritte,  a  mezzo  raccomandata  indicante  il  predetto   punteggio
ottenuto.